Il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 16 del 3 febbraio 2016 istituisce il Super Bonus per la trasformazione, in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dei tirocini nell’ambito del Programma “Garanzia Giovani” avviati entro il 31/01/2016.
Trattasi di un incentivo economico riconosciuto per le stabilizzazioni effettuate dal 1 marzo 2016 e fino al 31 dicembre 2016, determinato sulla classe di profilazione attribuita dal Centro per l'Impiego , fruibile in 12 rate mensili.
Con la Circolare 89 del 24/05/2016 l'INPS rilascia le istruzioni operative per fruire dell'incentivo.
Di seguito riportiamo i contenuti principali della citata Circolare INPS.
Datori di lavoro ai quali può essere concesso l’incentivo
L’incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori
Lavoratori per i quali spetta l’incentivo
L’incentivo spetta per l’assunzione di giovani che, all’inizio del percorso di tirocinio extracurriculare finanziato nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, siano in possesso del requisito di NEET ossia non siano inseriti in un percorso di studi e non siano occupati.
Il Super bonus è riconosciuto a tutti i datori di lavoro che assumono un lavoratore che abbia svolto o stia svolgendo un tirocinio extracurriculare, a prescindere dal fatto che il tirocinio sia stato o meno realizzato presso il medesimo datore di lavoro.
Rapporti incentivati
L’incentivo spetta per
- le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro;
- rapporti di apprendistato professionalizzante;
Il beneficio non spetta per
- contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
- contratto di lavoro domestico, intermittente e accessorio.
In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto: una volta concesso, non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro. Si precisa, al riguardo, che non è possibile riconoscere il Super Bonus per assunzioni che si riferiscano allo stesso giovane per la cui assunzione si sia già fruito del bonus ordinario.
Misura dell’incentivo
L’importo dell’incentivo è determinato dalla classe di profilazione come di seguito
L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo e, in caso di conclusione anticipata del rapporto, va proporzionato alla durata effettiva dello stesso.
In caso di rapporto a tempo parziale gli importi sopra indicati sono proporzionalmente ridotti: in tali ipotesi, l’importo spettante si ottiene moltiplicando l’importo pieno per la percentuale che indica l’orario parziale rispetto all’orario normale.
Requisiti per la spettanza dell’incentivo
L’incentivo, per poter essere fruito dal datore di lavoro, è subordinato al possesso di alcuni requisiti quali :
- adempimento degli obblighi contributivi;
- osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
Oltre i requisiti di cui sopra, il datore di lavoro deve anche rispettare i principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015:
- l’incentivo non spetta qualora l’assunzione è effettuata in attuazione di un obbligo preesistente (art. 31, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 150/2015);
- l’incentivo non spetta se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine,
- l’incentivo non spetta se presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 150/2015);
- l’incentivo non spetta se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (art. 31, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 150/2015);
- l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (art. 31, comma 3, d.lgs. n. 150/2015).
Compatibilità con altri incentivi
L’incentivo è cumulabile
- con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva aventi natura selettiva, nei limiti del 50 per cento dei costi salariali;
- senza limitazioni, con l’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2016 ai sensi dell'articolo unico, commi 178 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
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