Lo scorso 23 settembre 2016, il Consiglio dei Ministri si è riunito a Palazzo Chigi approvando definitivamente il testo che apporterà integrazioni e modifiche ai decreti attuativo del Jobs Act (L. 183/2014).
Le modifiche più importanti sono certamente quelle "operative" ovvero che riguardano aspetti pratici e di applicabilità delle disposizioni introdotte nel corso del 2015, ricordando che le modifiche che saranno ufficializzate con la pubblicazione in G.U. riguardano anche aspetti amministrativi in relazione all'organizzazione del Ispettorato Nazionale del Lavoro, ANPAL e ISFOL.
Tra le modifiche più attese è certamente quella al D.Lgs 81/2015 volta alla maggiore tracciabilità dei buoni lavoro (voucher) in relazione al lavoro accessorio.
Viene, quindi confermata, quanto anticipato in termini di "comunicazione preventiva" della prestazione lavorativa almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione stessa. Il committente dovrà comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.
I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.
In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la medesima sanzione prevista per il lavoro intermittente ovvero la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
Nel testo definitivo troviamo anche modifiche al D.Lgs 148/2015 per gli ammortizzatori sociali, come ad esempio la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà «difensivi» in contratti di solidarietà «espansivi», così da favorire l’incremento degli organici e l’inserimento di nuove e più aggiornate competenze
Nulla viene riportato a riguardo delle modifiche prospettate alle dimissioni telematiche la cui operatività rimane, per ora, tale (nullità del recesso dal rapporto in caso di mancato adempimento preventivo del lavoratore dimissionario)
Fonte: Governo, Dottrina Lavoro
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