Lo scorso 8 ottobre 2016 è entrato in vigore il D.Lgs 185/2016 meglio conosciuto come "Decreto Correttivo" delle disposizioni operative di cui al D.Lgs 81-148-149-150-151 del 2015.
In questo articolo analizzeremo in maniera schematica le modifiche apportate al D.Lgs 148/2015 in materia di ammortizzatori sociali con specifico riferimento al trattamento ordinario di cassa integrazione.
L'art. 15 D.Lgs 148/2015 prevedeva che, in merito alla procedura di presentazione delle domande di integrazione salariale a seguito di riduzione/sospensione dell'attività lavorativa, fossero presentate in via telematica all'INPS indicando la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.
I termini di presentazione della domanda risultavano però, all'avviso degli operatori coinvolti nella procedura, troppo ristretti in quanto la scadenza, per tutti gli eventi rientranti nell'ambito di competenza del trattamento ordinario, era entro 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
Con il D.Lgs 185/2016 viene apportata un allungamento dei termini di presentazione per eventi oggettivamente non evitabili (tra essi quelli per eventi meteo nel settore edile), estendendolo alla fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.
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