Con il presente articolo analizziamo una rilevante particolarità operativa inerente la nuova comunicazione preventiva introdotta dal D.Lgs 185/2016, ovvero entro quando il committente è tenuto a comunicare eventuali variazioni su una comunicazione precedentemente inviata.
A chiarire quanto in esame è il Ministero del Lavoro con la nota n. 20137/2016 che a riguardo specifica quanto di seguito:
- se cambia il nominativo del lavoratore: almeno 60 minuti prima dell’inizio della attività lavorativa;
- se cambia il luogo della prestazione: almeno 60 minuti prima dell’inizio della attività lavorativa presso il nuovo luogo della prestazione;
- se si anticipa l’orario di inizio della prestazione: almeno 60 minuti prima del nuovo orario;
- se si posticipa l’orario di inizio della prestazione: entro 60 minuti prima del nuovo orario;
- se il lavoratore prolunga il proprio orario di lavoro rispetto a quanto già comunicato: prima dell’inizio dell’attività lavorativa ulteriore;
- se il lavoratore termina anticipatamente l’attività lavorativa: entro i 60 minuti successivi;
- se il lavoratore non si presenta: entro i 60 minuti successivi all’orario di inizio della prestazione già comunicata.
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