In questo articolo focalizziamo l'attenzione su un altro aspetto operativo di rilievo della nuova comunicazione preventiva introdotta dal D.Lgs 185/2016, ovvero se un'unica comunicazione può assolvere l'obbligo relativo a più prestazioni lavorative e in riferimento a più prestatori.
Il Ministero del Lavoro con la nota n. 20137/2016 a riguardo fornisce specifiche risposte ai seguenti quesiti:
Nelle ipotesi in cui il prestatore di lavoro accessorio svolga l’attività per tutta la settimana dal
lunedì al venerdì i committenti non agricoli o professionisti devono effettuare la comunicazione
alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro per ciascun singolo giorno
ovvero possono effettuare un'unica comunicazione?
Nelle ipotesi in cui il prestatore svolga l’attività per l’intera settimana, i datori di lavoro non agricoli possono
effettuare una sola comunicazione con la specifica indicazione delle giornate interessate, del luogo e dell’ora di
inizio e fine della prestazione di ogni singola giornata.
Per il prestatore che svolge l’attività in un’unica giornata ma con due fasce orarie differenziate –
ad esempio dalle 11:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 24:00 – occorre effettuare due comunicazioni
distinte oppure risulta sufficiente un’unica comunicazione?
È sufficiente effettuare un’unica comunicazione con la specificazione degli orari in cui il lavoratore è
impegnato in attività lavorativa.
Ogni comunicazione deve riguardare un singolo lavoratore al massimo?
No, le comunicazioni possono riguardare cumulativamente anche una pluralità di lavoratori, purché riferite allo
stesso committente e purché i dati riferiti a ciascun lavoratore siano dettagliatamente ed analiticamente esposti.
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