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CIGO per eventi oggettivamente non evitabili: Messaggio INPS 4824 del 29/11/2016

Con il messaggio 4824 dello scorso 29/11/2016, INPS fornisce le nuove indicazioni operative in termini di presentazione delle domande di trattamento ordinario di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs 185/2016 (correttivo Jobs Act).


Nello specifico viene precisato che potrà essere presentata un’unica domanda per tutti gli eventi meteo che si verificano nel corso del mese precedente al mese di presentazione della richiesta stessa, superando così la precedente disciplina che prevedeva anche per questi eventi oggettivamente non evitabili il termine di 15 giorni di presentazione della domanda dall’inizio di ogni singolo evento di sospensione o riduzione.

Msg n. 4824 del 29 nov.2016

Direzione centrale Sistemi informativi e tecnologici
Direzione centrale Prestazioni a sostegno del reddito

Oggetto: Messaggio 004752 del 23/11/2016 - Nuova disciplina relativa ai termini di presentazione delle domande di Cassa integrazione salariale ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili. Precisazione



Nel messaggio in oggetto si precisa che la nuova disciplina consente alle aziende di presentare un’unica domanda per tutti gli eventi meteo che si verificano nel corso del mese precedente al mese di presentazione della richiesta stessa, superando così la precedente disciplina che prevedeva anche per questi eventi oggettivamente non evitabili il termine di 15 giorni di presentazione della domanda dall’inizio di ogni singolo evento di sospensione o riduzione.

Al riguardo si fa presente che, in fase di prima applicazione, è possibile inviare un’unica domanda nelle ipotesi in cui in ciascuna settimana riferita nella domanda sia presente almeno una giornata in cui si è verificato uno degli eventi in esame. Diversamente sarà necessario inviare domande distinte qualora nel periodo di interesse siano presenti settimane prive di eventi oggettivamente non evitabili.

Ad esempio per eventi meteo di sospensione accaduti il 3, il 6 e il 12 ottobre 2016, può essere richiesta in un’unica domanda. Invece nel caso di sospensione per gli eventi meteo accaduti nei giorni del 5 e 28 novembre 2016 sarà necessario presentare domande distinte, fino a diversa indicazione che sarà oggetto di apposito messaggio.

Il Direttore Centrale
Sistemi Informativi e Tecnologici
G. Blandamura

Il Direttore Centrale Prestazioni
A Sostegno del Reddito
L. Sabatini


Fonte:
Dottrina Lavoro
INPS

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