In
data 2 dicembre 2016, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L.
225/2016, diviene pienamente operativo il decreto fiscale 193/2016.
Vediamone
schematicamente i contenuti più importanti contenuti all’art. 4 “Disposizioni
recanti misure per il recupero dell’evasione” riguardanti l’obbligo di
comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.
LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA
A
decorrere dal 1 gennaio 2017 i soggetti passivi Iva saranno chiamati ad
adempiere alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi
alle liquidazioni periodiche ai fini IVA che permetterà, quindi, la verifica
immediata dell’avvenuto versamento o la legittima compensazione.
L’adempimento,
novità ex art. 21_bis L. 122/2010, nelle more delle indicazioni operative che
fornirà l’Agenzia delle Entrate, prevede sostanzialmente che:
- La comunicazione consta, ugualmente a quelle
previste dal nuovo spesometro (nuovo art. 21 comma 2 L. 122/2010), della trasmissione, in forma analitica,
dei principali dati che danno luogo al risultato delle liquidazioni
periodiche IVA ;
- La comunicazione è dovuta sia nel caso in cui il risultato
della liquidazione sia debito che a credito;
- La comunicazione dei dati delle liquidazioni
periodiche IVA sarà trimestrale da effettuarsi conformemente a quelle
previste dal nuovo spesometro (nuovo art. 21 L. 122/2010), ovvero entro
l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. Le scadenze
saranno quindi:
·
1^ trimestre
entro il 31 maggio
·
2^ trimestre
entro il 16 settembre
·
3^ trimestre
entro il 30 novembre
·
4^ trimestre
entro il mese di febbraio dell’anno successivo
N.B. Per questo adempimento il testo normativo non
prevede “deroghe temporali” (come invece esplicitamente previsto per il nuovo
spesometro nel primo anno di entrata in vigore)
- Le suddette scadenze siano le medesime sia per i soggetti obbligati alle
liquidazioni mensili che trimestrali ai fini IVA. Le scadenze per la
comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche non influenzano in
alcun modo i termini ordinari per il versamento dell’eventuale imposta a
debito che rimangono quelli finora previsti.
- I soggetti passivi che liquidano periodicamente
IVA in presenza di più attività, invieranno comunque un’unica comunicazione
riepilogativa;
- Restano esclusi da tale
obbligo tutti i soggetti che risultano, per l’intero anno, esonerati
dall’obbligo di trasmissione della Dichiarazione annuale IVA o
dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche.
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