Con trasfertisti si individuano quei lavoratori dipendenti che, per contratto, sono tenuti allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi da quello della sede aziendale.
Si distinguono dai lavoratori in trasferta che, invece, hanno una sede di lavoro prestabilita e che, in via temporanea, sono chiamati a svolgere la propria prestazione lavorativa in un luogo diverso da quest'ultima.
In relazione alle particolari modalità di svolgimento della propria prestazione lavorativa, al lavoratore trasfertista viene corrisposta apposita indennità per attività in luoghi sempre variabili che concorre a formare reddito imponibile ai fini previdenziali e fiscali per il 50% del suo ammontare.
Quindi uno degli elementi che, di primo impatto, distingue il lavoratore in trasferta dal trasfertista è la frequenza con cui la prestazione è resa fuori dal luogo di abituale svolgimento della prestazione lavorativa definita sul contratto individuale di lavoro.
Ma questo non è l'unico elemento caratterizzante il lavoratore trasfertista e il lavoratore in trasferta.
Infatti la normativa fiscale delinea, in merito all'applicabilità del regime di trattamento ex comma 6 dell'articolo 51 TUIR, degli specifici elementi probanti la non temporaneità della prestazione fuori sede e quindi qualificante la figura del lavoratore trasfertista.
A riguardo l’ultima interpretazione è fornita dall’art. 7-quinquies del Decreto Legge n. 193/2016, che ha confermato, sulla scorta degli orientamenti giurisprudenziali, le condizioni per definire quando il lavoro può considerarsi svolto da “trasfertista”
- la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
- lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
- la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
La suddetta disposizione normativa precisa anche che, laddove esse non siano contemporaneamente soddisfatte le condizioni di cui sopra, trova applicazione il regime normativo della trasferta.
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