Con l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 25 del 17/03/2017, oltre le importanti modifiche in materia di lavoro accessorio, il Legislatore apporta variazioni anche nell'ambito della vigente disciplina della solidale responsabilità negli appalti tra committente e appaltatore in relazione alle tutele sui rapporti di lavoro in essere.
Rimangono invariate le disposizioni originarie di cui all'art. 29 del D.Lgs 276/2003 in materia di appalti che continuano a garantire, appunto, la responsabilità solidale tra committente e appaltatore
D.Lgs 276/2003 art. 29 comma 2.
In caso di appalto di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.
D.Lgs 276/2003 art. 29 comma 3.
L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.
Le novità introdotte dal D.L. 25/2017 riguardano l'eliminazione del beneficio della
preventiva escussione e la cancellazione della facoltà per i CCNL di regolare, diversamente dal dettato normativo, la solidarietà passiva negli appalti.
Riguardo la preventiva escussione, questa obbligava, fino al 16/03/2017, il lavoratore
ad agire, per il riconoscimento dei propri crediti lavorativi, prima verso il proprio datore di lavoro (appaltatore) e solo dopo verso il committente (appaltante).
A decorrere dal 17/03/2017 l'eliminazione di questo obbligo permetterà, sostanzialmente, di procedere anche direttamente nei confronti del committente senza necessità di preventiva azione nei confronti del soggetto appaltatore.
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