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Incentivo triennale per assunzioni a tempo indeterminato ex L.232/2016 - di Bruno Olivieri

La L. n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) istituisce, con le disposizioni di cui ai commi 308-310 art. 1, un esonero contributivo triennale allo scopo di favorire forme di occupazione stabile a favore degli studenti che hanno da poco conseguito il titolo di studio.

Nello specifico il sopra citato Testo di Legge, dettagliato anche dalla Circolare INPS 109/2017, riconosce per il biennio 2017-2018 un esonero triennale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro finalizzato alla stabilizzazione di giovani studenti che, avendo svolto presso in medesimo datore di lavoro un percorso formativo in apprendistato per la qualifica e diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore, apprendistato di alta formazione, certificato di specializzazione tecnica superiore, abbiano conseguito il titolo di studio da non più di sei mesi dalla data di assunzione.

L'esonero è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati sia lavoratori autonomi che imprenditori con esclusione della PA.
I rapporti di lavoro incentivati sono sia le nuove assunzioni a tempo indeterminato (anche part time e in apprendistato) che le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine, con esclusione dei contratti per operai agricoli e dei contratti a chiamata.

L'incentivo ha una durata massma di tre anni e può essere fruito nella misura massima annua di euro 3.250.

L'esonero riguarda il versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro con eccezione dei premi INAIL, del contributo al Fondo di Solidarietà e del contributo al fondo per l'erogazione del TFR ai lavoratori del settore privato.

Il diritto a fruire dell'incentivo triennale presuppone il rispetto dei principi generali ex art. 31 D.Lgs 150/2015 e delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori.

L'esonero contributivo risulta, inoltre, compatibile e cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica (incentivo assunzione disabili, incentivo all'assunzione di lavoratori beneficiari di NASpI) mentre non è cumulabile con le altre forme di incentivo all'assunzione come per le assunzioni dei lavoratori over 50, Occupazione Sud e Occupazione Giovani.

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