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Gli effetti “agevolativi” e derogatori” del rapporto di lavoro a tempo determinato in sostituzione di maternità

La disciplina del contratto a termine per motivazioni sostitutive viene disciplinato ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015 e si applica, nello specifico, anche al contratto stipulato ex art. 4 D.Lgs. n. 151/2001 ovvero per sostituzione di maternità.

In relazione alla fattispecie “sostitutiva” in esame il Legislatore riconosce alcune deroghe alla generale disciplina ex D.Lgs 81/2015 del rapporto a termine soprattutto per quanto attiene alcuni aspetti legati ai limiti temporali e quantitativi.

Per quanto la nuova disciplina dei contratti del Jobs Act abbia eliminato l’obbligo di indicare le ragioni alla base dell’utilizzo di un lavoratore a termine, può comunque, come in questo caso, essere opportuno prevedere l'indicazione di una motivazione. 
L’opportunità nasce dal fatto che l’identificazione delle motivazioni in capo all’instaurazione di quel determinato rapporto di lavoro a termine permette all’azienda di ricevere alcune agevolazioni previste dalla legge, come per la sostituzione di lavoratrice in maternità obbligatoria.

Occorre, anzitutto, ricordare che nel contratto a termine per ragioni sostitutive, perché possa legittimamente configurarsi come tale, bisogna che venga chiaramente indicata l’apposita causale che ne determina la “specialità”, esempio la sostituzione per lavoratrice assente per astensione obbligatoria o facoltativa.
L'apposizione della specifica causale determina, di conseguenza, quelli che sono i conseguenti effetti agevolativi e derogatori ai limiti quantitativi e temporali del rapporto a termine. 

In merito agli effetti “agevolativi” per la fattispecie in esame troviamo l’esenzione dal pagamento del contributo Inps maggiorato dell’1,4% per i mesi di attività e lo sgravio contributivo del 50% sui contributi a carico del datore di lavoro, spettante alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono con contratto a termine in sostituzione di lavoratrici assenti per maternità.

Per ciò che attiene gli effetti derogatori alla disciplina generale ex D.Lgs 81/2015 sul limite quantitativo nell'utilizzo di lavoratori a termine, la causalità della sostituzione di maternità esenta suddetto rapporto dal limite massimo del 20% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato.

Seppur rimane immutato l'obbligo formale dell’indicazione di un termine certo che deve risultare “direttamente o indirettamente” dall’atto scritto , nel rapporto a tempo determinato in sostituzione di maternità rinveniamo estrema “flessibilità” nella durata. 
Potremmo affermare ciò in quanto, seppur il contratto in questione viene stipulato per coprire un periodo ben stabilito, ovvero quello di assenza della lavoratrice in congedo obbligatorio, è tuttavia concesso alle parti di avviare il rapporto con decorrenza sino a un mese prima dell'inizio del congedo obbligatorio della lavoratrice da sostituire o addirittura di prolungare il rapporto anche oltre il termine inizialmente presunto (termine del congedo obbligatorio) in caso il periodo di sostituzione dovesse protrarsi . 
Un aspetto di grande rilievo soprattutto per la spettanza dell'agevolazione contributiva del 50% che, viene confermato dall'INPS nel Messaggio 1382/2011 “ lo sgravio contributivo trova applicazione anche nell'eventualità che la lavoratrice sostituita opti per la flessibilità del congedo, dandone comunicazione al datore di lavoro, quando sia già intervenuta l'assunzione del sostituto (..) in quanto (..)l'assunzione risulta comunque effettuata originariamente in conformità al disposto normativo”.

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