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Provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale: alcuni chiarimenti dell'INL sulla base di computo

Con l'istituzione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell'uniformazione dell'attività ispettiva anche con gli Enti previdenziali e assicurativi (INPS e INAIL) anche il personale dei suddetti istituti potrà procedere all'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale in riferimento all'impiego dei lavoratori non regolari.

Ricordiamo, brevemente, che la sospensione dell'attività imprenditoriale è adottabile qualora si riscontri un impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria (nella sostanza, dalle comunicazioni telematiche preventive alla instaurazione dei rapporti) in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul posto di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro individuate in via amministrativa dal Ministro del Lavoro.

A riguardo l'INL ha provveduto a emanare una nota esplicativa con la finalità di uniformare anche il comportamento che il personale ispettivo dovrà seguire laddove sia riscontrata la necessità di adottare il provvedimento in oggetto.

Di particolare interesse sono i chiarimenti forniti in merito all'identificazione dei soggetti che concorrono alla base di computo della soglia del 20% in talune circostanze.

Nel caso di “lavoratori irregolari sopraggiunti nel corso dell'accesso ispettivo”, il personale addetto, ferma restando la contestabilità della maxisanzione per lavoro nero in sede di verbalizzazione unica, dovrà conteggiare nella base di computo esclusivamente i lavoratori trovati al momento dell'accesso in azienda valutando, quindi, l'adottabilità del procedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale alla luce della sola fotografia di quanto riscontrato in fase di primo accesso nei locali aziendali. Questa linea operativa potrebbe risultare “di vantaggio” ma viene adottata dal personale ispettivo al fine di arginare possibili comportamenti che, in altri casi, risulterebbero opportunistici da parte del datore di lavoro soggetto a ispezione.

In merito all'adottabilità del procedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale di notevole interesse risulta anche la specifica dell'INL sulla non computabilità nella base di calcolo della figuara del socio amministratore. L'esclusione troverebbe fondamento nel fatto che l'amministratore non rientra nella nozione di lavoratore ex Dlgs 81/2008 trattandosi di una figura che è tipicamente detentrici dei poteri datoriali e che, altrimenti, sarebbe allo stesso modo “controllato e controllante” di sé stesso. 
Di diversa valutazione sono tutti gli altri soggetti che, pur appartendeno alla compagine societaria, non dispongono dei medesimi poteri.

Altra nota di rilievo nelle indicazioni fornite dall'Ispettorato Nazioanle del Lavoro è quella riguardante i lavoratori distaccati rinvenuti presso il luogo di lavoro del soggetto distaccatario. Per loro l'INL conferma la computabilità in quanto, seppur vero che sono lavoratori formalmente in forza presso il soggetto distaccante, i lavoratori distaccati sono di fatto inseriti nell'organizzazione aziendale del distaccatario esercitandone i poteri organizzativo, direttivo e di controllo e assumendosi tutti gli obblighi di prevenzione e protezione ex Dlgs 81/2008, quindi come se fossero, per il periodo del distacco, lavoratori propri.

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