Con la risoluzione n. 140/E del 15 novembre 2017, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito l'impossibilità dell’estinzione del debito oggetto di accollo attraverso l’utilizzo in compensazione dei crediti vantati dall’accollante nei confronti dell’Erario.
L’articolo 8 della L. n. 212 del 2000 (“Disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente”) ammette, da un lato, l’estinzione delle obbligazioni
tributarie tramite compensazione (comma 1), dall’altro, l’accollo del debito
d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario (comma 2),
demandando ad apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze le
disposizioni di attuazione della norma (comma 6).
Ricordiamo che l’accollo è un istituto espressamente disciplinato dal codice civile che disciplina quanto di seguito:
«Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell’altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore.
L’adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo. Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo.
In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l’assunzione è avvenuta»
Tuttavia nell’ordinamento tributario il
Legislatore ha disciplinato in maniera specifica l'accollo del debito stabilendo che che il
contribuente (debitore originario) non sia mai liberato, cioè rimanga sempre lui il soggetto "passivo" nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria in quanto voler assumere volontariamente l’impegno di pagare le imposte dovute dall’iniziale
debitore non significa «assumere la posizione di contribuente o di soggetto passivo
del rapporto tributario, ma la qualità di obbligato (o coobbligato) in forza di titolo
negoziale»
In considerazione di quanto in premessa l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti circa l'utilizzo in compensazione dei crediti tributari vantati dal soggetto terzo (accollante) per l'estinzione del debito del soggetto contribuente (debitore originario) fornendone parere negativo in quanto la compensazione trova applicazione solo per i debiti
(e i contrapposti crediti) in essere tra i medesimi soggetti e non tra soggetti diversi.
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