Il D.Lgs 3 luglio 2017 n.117, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017, rende pienamente operativo il Codice del Terzo settore (CTS) in attuazione a quanto previsto dalla Legge 6 giugno 2016 n.106.
Il Codice del Terzo Settore si va a sostituire alla previgente disciplina riguardante la legge sul volontariato (L. 266/91), la legge sulle associazioni di promozione sociale (L. 383/2000) e una parte della disciplina sulle ONLUS art. 10 D.Lgs 460/97.
Il D.lgs 117/2017 introduce la nuova qualifica di “Ente del Terzo settore” (ETS) per qualificare tutti quei soggetti, oggi diversamente e specificamente qualificati, che esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale elencate nel comma 1 dell’art. 5 del D.lgs 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
A titolo esemplificativo parliamo di organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
Sono esclusi dalla disciplina degli ETS le amministrazioni pubbliche, le fondazioni di origine bancaria, i partiti, i sindacati, le associazioni professionali, di categoria e di datori di lavoro.
Sostanzialmente tutti i soggetti operanti nel “terzo settore” saranno d’ora in avanti comunemente denominati come “ETS” e il loro ambito di riferimento, per le finalità sociali perseguite, sarà definito da apposite categorie istituite all’interno di un registro nazionale unico definito Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS)
Il RUNTS sarà un nuovo unico registro con la finalità di configurarsi come strumento attraverso il quale verrà garantita una “trasparenza” e “conoscenza” degli enti no profit riportando alcune loro informazioni di base e permettendo a chiunque, quindi, di sapere quali caratteristiche ha uno specifico ETS.
Ai fini del pieno riconoscimento della qualifica di ETS e quindi dell’iscrivibilità al RUNTS i nuovi ETS e quelli esistenti dovranno conformarsi alle nuove disposizioni contenute nel CTS con una revisione d’ufficio a cadenza triennale volta a verificare la permanenza dei requisiti.
Gli attuali registri delle Organizzazioni di Volontariato, di promozione sociale e delle ONLUS confluiranno nel RUNTS. Quest’ultimo è istituito presso il MLPS mentre la gestione è demandata a livello territoriale alle singole Regioni e Province Autonome.
Il nuovo provvedimento disciplinante il Terzo Settore, in vigore dal 3 Agosto 2017, subordina l’operatività delle norme in esso contenute con l’emanazione di specifici decreti ministeriali e della piena operatività del RUNTS prevista per il 2019.
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