In data 19/03/2018 l'INPS emana la tanto attesa Circolare n. 49/2018 che fornisce le indicazioni operative per fruire dell'agevolazione contributiva prevista dalla Legge di Bilancio 2018 per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno.
Rispetto alle indicazioni di cui al testo della L. 205/2017, la Circolare INPS mostra molteplici "novità" e particolarità rispetto ai requisiti attesi.
Riportiamo di seguito le principali indicazioni contenute nella Circolare.
Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che, senza esservi tenuti, assumano lavoratori disoccupati.
Lavoratori per i quali spetta l’incentivo
L’incentivo in esame spetta per l’assunzione di persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015,
Se il lavoratore, alla data di assunzione, ha un’età compresa tra i 16 e i 34 anni (intesi come 34 anni e 364 giorni), ai fini dell’accesso al beneficio è sufficiente che lo stesso risulti disoccupato; diversamente, il lavoratore che, al momento dell’assunzione incentivata, ha già compiuto 35 anni di età, oltre ad essere disoccupato deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi
Ambito territoriale di ammissione all’incentivo
L’incentivo spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una regione “meno sviluppata” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o in una regione “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.
Nel caso di spostamento della sede di lavoro al di fuori da una delle regioni per le quali è previsto l’incentivo, l’agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento. In caso spostamento della sede di lavoro da una regione “in transizione” verso una regione “meno sviluppata” o, al contrario, da una regione “meno sviluppata” ad una Regione “in transizione”, l’incentivo originariamente riconosciuto può continuare a trovare applicazione sino alla sua naturale scadenza.
Rapporti incentivati
L’incentivo può essere riconosciuto per:
- le assunzioni a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018;
- apprendistato professionalizzante, sia a tempo pieno che parziale, solo durante il periodo formativo;
- trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti a termine precisando che in tali ipotesi non è richiesto il possesso del requisito di disoccupazione e non è richiesto neanche il rispetto dell’ulteriore requisito dell’assenza di rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con lo stesso datore di lavoro
- assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.
Assetto e misura dell’incentivo
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità e fruibile, a pena di decadenza, entro il termine del 29 febbraio 2020.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (e 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
L'importo spettante, nei limiti di cui sopra, è calcolato in base all’aliquota contributiva datoriale e la retribuzione lorda media mensile indicata nell'istanza di prenotazione.
Con riferimento ai rapporti a tempo parziale, nell’ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto – compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno – il beneficio fruibile non potrà superare il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante e fruire dell’importo ridotto.
Condizioni di spettanza dell’incentivo
Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015 e al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, ossia:
- adempimento degli obblighi contributivi;
- osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
Nessun commento:
Posta un commento