La Legge di Bilancio 2018 all'art. 1 comma 920 modifica le disposizioni di cui all'articolo 22, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 introducendo il nuovo obbligo di fatturazione elettronica per gli acquisiti di carburanti effettuati dai soggetti passivi IVA:
« Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica ».
Le suddette disposizioni, unitamente a quelle riguardante le nuove metodologie di pagamento per l'acquisto di carburante da parte dei soggetti IVA (vedi articolo a riguardo), saranno valide dal 01/07/2018 anticipando di qualche mese quello che sarà l'obbligo generalizzato della fatturazione elettronica B2B e B2C.
Il comma 921 della legge di Bilancio specifica inoltre che il suddetto obbligo di emettere fattura elettronica emerge solo se il soggetto titolare di partita Iva comunica al rivenditore che si sta facendo benzina nell'esercizio della propria attività e pertanto è obbligato a chiedere l’emissione di una fattura elettronica.
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