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Acquisto di carburante da parte dei soggetti Iva: i mezzi di pagamento dal 01 luglio 2018 validi ai fini della detraibilità e deducibilità

Con il provvedimento 73203/2018 del 04/04/2018 l'Agenzia delle Entrate chiarisce le disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 in merito alla detraibilità dell’Iva e alla deducibilità delle spese relative all’acquisto di carburanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore.

Il predetto provvedimento dispone che i mezzi di pagamento per l’acquisto di carburanti e lubrificanti idonei a consentire la detraibilità Iva e la deducibilità della spesa da parte dell’operatore Iva a partire dal prossimo 1° luglio 2018 saranno tutte le forme di pagamento ad esclusione del contante ovvero 

  • bonifico bancario o postale
  • assegni
  • addebito diretto in conto corrente
  • carte di credito/debito e prepagate
Il provvedimento specifica inoltre che rientra tra le forme di pagamento consentite l'utilizzo delle c.d. “carte carburanti”, cioè quelle carte che vengono rilasciate agli operatori Iva dalla compagnia petrolifera che consentono il pagamento in un momento diverso rispetto alla cessione. 
Sono anche validi i buoni carburante che permettono alle imprese e ai professionisti di acquistare esclusivamente i carburanti e lubrificanti .
L’uso di questi strumenti è possibile solo se i pagamenti vengono effettuati in una delle modalità previste dal provvedimento stesso.

(Fonte Agenzia Entrate)

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