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Contribuenti forfettari e dichiarazione dei redditi: c'è davvero semplificazione?

E' in arrivo per i contribuenti forfettari, come anche per quelli ordinari, il periodo di compilazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2017.
Anche nel modello Unico 2018 (Redditi 2017) i contribuenti forfettari dovranno fornire informazioni a valenza sia fiscale che statistica:


  • nel quadro LM, sezione II, del modello forniranno le informazioni contabili per la determinazione del reddito;
  • nel quadro RS forniranno altre informazioni “sostitutive” degli obblighi riguardanti il sostituto d’imposta e gli studi di settore.
Ricordiamo che il regime forfettario è stato introdotto dalla L. 190/14 in sostituzione del precedente regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e accessibile come "regime naturale" per tutti i contribuenti, caratterizzato per il "limitato" carico impositivo riconosciuto al contribuente e per le semplificazioni per la tenuta della contabilità.

Tuttavia, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) le semplificazioni previste, anche nella compilazione del Modello Unico, sembrerebbero non tanto agevolare il contribuente. Infatti quello che doveva essere il vero vantaggio della semplificazione  per cui ci si sarebbe dovuti preoccupare solo dell’incasso dei componenti attivi disinteressandosi dei costi non sembrerebbe così rilevabile in relazione alle molteplici e dettagliate informazioni richieste nel quadro RS che, indirettamente, richiedono una minuziosa tenuta della contabilità. 
Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e in relazione a cosa tali informazioni sono richieste.

I forfettari, non rivestendo la qualifica di sostituto d’imposta, quindi non potendo operare, versare e dichiarare le ritenute a titolo d'acconto e d'imposta sui redditi soggetti, sono tenuti a comunicare ex art 1 comma 69 della L.190/14 i dati di quei redditi per i quali, all’atto del pagamento, non è stata operata la ritenuta alla fonte.
A riguardo dovranno indicare  il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi,  anche quando il soggetto percipiente sia a sua volta un soggetto forfetario per il quale la ritenuta non si applica.

Le altre informazioni vengono richieste in relazione al fatto che i forfetari sono infatti esonerati dalla redazione degli studi di settore e sono le seguenti:

forfettari soggetti esercenti attività d’impresa
  • numero complessivo delle giornate retribuite relative a lavoratori dipendenti, a quelli impiegati con contratto di somministrazione di lavoro e quelli assunti a tempo parziale, nonché gli apprendisti, secondo determinate misure di riproporzionamento;
  • numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività alla data di chiusura del periodo d’imposta;
  • l’ammontare del costo sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da t
  • costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi;
  • costi sostenuti per il godimento di beni di terzi, quali canoni di locazione, leasing, noleggio o affitto d’azienda;
  • l’ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta per gli acquisti di carburante per autotrazione.
forfettari esercenti attività di lavoro autonomo:

numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti come sopra indicato per le imprese;
l’ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l’attività del contribuente;
l’ammontare delle spese sostenute nell’anno per i servizi telefonici compresi quelli accessori, i consumi di energia elettrica, i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

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