Come ricordiamo dal 01/01/2017 la L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) ha modificato le regole di determinazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e IRAP per le imprese minori in contabilità semplificata con il passaggio dal principio di competenza a quello di cassa.
Tuttavia l'AdE, nel disciplinare l’applicazione delle nuove regole di "cassa", ha previsto delle deroghe con riferimento ad alcune voci di costo o ricavo (regime misto cassa – competenza) mantenendo fuori dalle nuove regole di determinazione del reddito imponibile alcuni elementi afferenti alla gestione straordinaria.
Elementi positivi di reddito rilevati per competenza:
- ricavi da assegnazione dei beni ai soci o destinazione degli stessi a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (articolo 57 Tuir);
- proventi derivanti da immobili patrimoniali che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa (articolo 90 Tuir);
- plusvalenze patrimoniali (articolo 86 Tuir);
- sopravvenienze attive ;
- redditi delle attività di allevamento determinati forfettariamente ex articolo 56, comma 5, Tuir.
Elementi negativi di reddito rilevati per competenza:
- quote di ammortamento di beni materiali e immateriali e canoni di leasing (articoli 64, comma 2, 102 e 103 Tuir);
- minusvalenze patrimoniali (articolo 101, comma 1, Tuir);
- perdite su beni strumentali e perdite su crediti risultanti da elementi certi e precisi (articolo 101, comma 5, Tuir);
- sopravvenienze passive;
- accantonamenti di quiescenza e previdenza (articolo 105 Tuir)
- spese per prestazioni di lavoro (articolo 95 Tuir);
- oneri di utilità sociale (articolo 100 Tuir);
- spese relative a più esercizi definibili "oneri pluriennali" (articolo 108 Tuir).
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