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Sanzione amministrativa in caso di violazione al divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni: Nota INL 5828/2018

Con la nota 5828 del 04/07/2018 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro integra quanto precedentemente precisato con la nota 4538 dello scorso 22/05/2018 in merito al divieto, dal 01/07/2018, del pagamento delle retribuzioni in contanti ex l’art. 1, comma 910, della L. n. 205/2017.

La nota ultima fornisce, nello specifico, delucidazioni sulle modalità di calcolo della sanzione amministrativa prevista in caso di accertamento della violazione.

Il suddetto testo normativo cita che “a far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi (…)”. 

Il regime sanzionatorio, disciplinato ex comma 913, prevede una pena amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro applicabile nelle seguenti modalità:
  1. la somma fa riferimento alla totalità dei lavoratori in forza presso il singolo datore di lavoro con la conseguenza che la sua applicazione prescinde dal numero di lavoratori interessati dalla violazione. 
  2. considerato che l'illecito fa riferimento all’erogazione della retribuzione, ciò comporta l’applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità per cui si è protratto l’illecito. A titolo esemplificativo, qualora la violazione si sia protratta per tre mensilità in relazione a due lavoratori, la sanzione calcolata ai sensi dell’art. 16 della L. n. 689/1981 sarà pari a: euro 1666,66x3 = euro 5.000. Per quanto sopra chiarito, il medesimo importo sarà così calcolato qualora, per lo stesso periodo (tre mensilità), i lavoratori interessati dalla violazione siano in numero minore o maggiore. 

Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro, Dottrina Lavoro

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