Con la nota 5828 del 04/07/2018 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro integra quanto precedentemente precisato con la nota 4538 dello scorso 22/05/2018 in merito al divieto, dal 01/07/2018, del pagamento delle retribuzioni in contanti ex l’art. 1, comma 910, della L. n. 205/2017.
La nota ultima fornisce, nello specifico, delucidazioni sulle modalità di calcolo della sanzione amministrativa prevista in caso di accertamento della violazione.
Il suddetto testo normativo cita che “a far data dal 1° luglio 2018 i
datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa,
attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi (…)”.
Il regime sanzionatorio, disciplinato ex comma 913, prevede una pena amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro applicabile nelle seguenti modalità:
- la somma fa riferimento alla totalità dei lavoratori in forza presso il singolo datore di lavoro con la conseguenza che la sua applicazione prescinde dal numero di lavoratori interessati dalla violazione.
- considerato che l'illecito fa riferimento all’erogazione della retribuzione, ciò comporta l’applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità per cui si è protratto l’illecito. A titolo esemplificativo, qualora la violazione si sia protratta per tre mensilità in relazione a due lavoratori, la sanzione calcolata ai sensi dell’art. 16 della L. n. 689/1981 sarà pari a: euro 1666,66x3 = euro 5.000. Per quanto sopra chiarito, il medesimo importo sarà così calcolato qualora, per lo stesso periodo (tre mensilità), i lavoratori interessati dalla violazione siano in numero minore o maggiore.
Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro, Dottrina Lavoro
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