In questo articolo tratteremo di una interessante "scucitura" analizzata dal Ministero del Lavoro nell'interpello n. 1/2018 del 31/01/2018.
Nel suddetto il Ministero del Lavoro risponde a un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro che chiede di conoscere se le attività di ristorazione senza somministrazione non operanti nel settore dei pubblici esercizi, bensì in quello delle imprese alimentari artigiane, quali pizzerie al taglio, rosticcerie, etc., possano rientrare tra le attività indicate al punto n. 5 della tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923.
Il Ministero esclude tale possibilità in relazione a quanto disposto dal punto 5 della tabella allegata al Regio Decreto 2657/1923 che, nel legittimare il ricorso a un contratto di lavoro intermittente, richiede due condizioni: una di tipo soggettivo e una di tipo oggettivo. In tal senso è necessario che i lavoratori siano impiegati come camerieri o personale di servizio e di cucina e che l’attività sia resa nelle strutture espressamente richiamate (esercizi pubblici in genere).
L'oggettiva lettura del suddetto testo non consente di estendere la nozione di “esercizi pubblici in genere” anche alle imprese artigiane alimentari non operanti nel settore dei pubblici esercizi lasciando la possibilità di applicare la deroga al limite delle 400 giornate solo se imprese alimentari artigiane operano nel settore dei “pubblici esercizi in genere” (individuale attraverso il codice ATECO).
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