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Sospensione dell’esecuzione delle deleghe di pagamento con compensazioni che presentano profili di rischio

Con il provvedimento prot. n. 195385/2018 del 29/08/2018 l'Agenzia delle Entrate illustra i criteri di selezione e la procedura di sospensione delle deleghe che riportano crediti in compensazione.

La presente disposizione ex art. 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 opera allo scopo di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti d’imposta prevedendo che la possibilità di sospendere nell'intervallo di 30 gg l'esecuzione delle deleghe di pagamento F24 contenenti compensazioni che presentano profili di rischio. 

Se all'esito del controllo automatizzato il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data indicata nel file inviato; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.

Criteri selettivi 
L'identificazione del profilo di rischio delle deleghe F24 soggette a controllo è definita sulla base dei seguenti elementi:

  • alla tipologia dei debiti pagati;
  • alla tipologia dei crediti compensati;
  • alla coerenza dei dati indicati nel modello F24;
  • ai dati presenti nell’Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24; 
  • ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24; 
  • al pagamento di debiti iscritti a ruolo, di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Le deleghe contenenti il pagamento di tali debiti sono presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto della delega di pagamento stessa.
Procedura di sospensione 
Una volta effettuato l'invio della delega F24 con crediti in compensazione, con apposita ricevuta, viene comunicato al soggetto che ha inviato il modello F24 se la delega di pagamento è stata sospesa Nella medesima ricevuta viene indicata anche la data di fine del periodo di sospensione, che non può essere maggiore di trenta giorni rispetto alla data di invio del modello F24.

La sospensione riguarda l’intero contenuto della delega di pagamento per tutto il suddetto periodo; essendo il regolamento della stessa sospeso durante questo periodo di "controllo" può essere richiesto l’annullamento della stessa secondo le ordinarie procedure telematiche messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Alla fine del "periodo di controllo" possono verificarsi due situazioni:
  1. credito non correttamente utilizzato: l'Agenzia delle Entrate comunica lo scarto del modello F24 al soggetto che ha inviato il file telematico, tramite apposita ricevuta, indicandone anche la relativa motivazione. Tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato si considerano non eseguiti;
  2. credito correttamente utilizzato: la delega di pagamento si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato.
Fonte: Agenzia delle Entrate

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