Tra le disposizioni di cui al capo I (disposizioni in materia di pacificazione fiscale) del Decreto Legge 119/2018 in vigore dal 24/10/2018 all'art. 9 viene disciplinato il nuovo strumento della Dichiarazione Integrativa Speciale.
Si tratta di uno strumento che il Legislatore mette a disposizione del contribuente per poter correggere entro il 31/05/2019 eventuali errori ed omissioni per il periodo di imposta fino al 2016 (dichiarazione presentata entro il 31/10/2017), integrando la dichiarazione fiscale presentata e regolarizzando la maggiore imposta dovuta con l'applicazione di una sola imposta sostitutiva sul maggiore imponibile, senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori, pari al
- 20% sui redditi e relative addizionali;
- un'aliquota media ai fini iva risultante dal rapporto tra le operazioni imponibili e il volume d'affari dichiarato.
L'integrazione degli imponibili è ammessa nel limite di un imponibile di 100.000 euro/anno e in ogni caso nel limite del 30% di quanto già dichiarato.
Casi di non applicabilità (art. 9, comma 7 e 8)
Il contribuente non può regolarizzare errori e/o omissioni utilizzando la Dichiarazione Integrativa Speciale se:
- il contribuente, essendone obbligato, non ha presentato le dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni di imposta dal 2013 al 2016;
- la richiesta di integrazione speciale è presentata dopo che il contribuente ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni o altre attività di accertamento;
- la richiesta di integrazione speciale è effettuata per uno o più periodi di imposta per i quali, alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni (24/10/2018), sono decorsi i termini di accertamento ex art. 43 DPR 600/73 (entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione);
- la procedura è finalizzata all'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all'estero;
- la procedura è finalizzata all'emersione di redditi prodotti in forma associata ex art. 5 TUIR.
La procedura (art. 9, comma 3)
La procedura di richiesta di "emersione/correzione agevolata" si formalizza con la trasmissione all'Agenzia delle Entrate di una Dichiarazione Integrativa Speciale fatti salvi i casi di esclusione sopra indicati.
Il perfezionamento della "definizione agevolata" si determina con il versamento di quanto dovuto (senza compensazioni) o in unica soluzione entro il 31/07/2019 o rateale fino a 10 rate semestrali di pari importo con versamento della prima rata entro il 30/09/2019.
La Dichiarazione Integrativa Speciale è irrevocabile una volta che viene esperita la procedura di cui al comma 3 dell'art. 9 DL 119/2018 e il mancato saldo degli importi dovuti alle prescritte scadenze costituisce titolo per la riscossione delle imposte dovute sui maggiori imponibili dichiarati, oltre sanzioni e interessi.
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