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Riduzione ex CUAF riconosciuta anche ai datori di lavoro dei Servizi del Terziario

Con la sentenza n.22665/2018, depositata il 25 settembre 2018 la Suprema Corte ha reinterpretato la disposizione INPS secondo cui la riduzione dell'aliquota contributiva (riduzione ex CUAF) spettasse solo ai datori di lavoro del settore terziario che fossero iscritti alla gestione i.v.s e che operassero in qualità di intermediari di beni del commercio (commercianti).

L'INPS, di fatti, a seguito delle modifiche apportate dalle disposizioni ex L. 662/96, aveva emanato una circolare n. 190/2000 nella quale, modificando la propria precedente impostazione, affermava  che le attività del terziario non strettamente commerciali devono considerarsi escluse dall’ambito di applicazione  della riduzione dell'aliquota contributiva in quanto la stessa faceva riferimento ai soli "commercianti", da intendere in senso stretto, come intermediari di beni.

La sopra citata sentenza della Cassazione ha sostanzialmente "ribaltato" l'interpretazione INPS proprio in relazione alla interpretazione del termine "commercianti", affermando che va inteso come riferentesi anche agli intermediari di servizi e, più in generale, a tutti i soggetti del settore terziario (autoscuole, agenzie di pratiche automobilistiche, attività immobiliari, autostazioni, intermediari finanziari, sale scommesse, laboratori di analisi cliniche, agenzie di investigazione, studi fotografici, call center e così via).

Sulla base di questa innovativa interpretazione i contribuenti interessati sono legittimati a richiedere il rimborso dei contributi versati nei dieci anni precedenti la rivendicazione della suddetta riduzione dell'aliquota contributiva.

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