Le parole "fatturazione elettronica" sono ormai divenute assai conosciute e ricorrenti nella recente quotidianità di enti, imprese e consumatori finali.
Sostanzialmente queste parole identificano una fattura in formato digitale (xml) introdotta con la legge finanziaria 2008 finalizzata a gestire in maniera elettronica tutto il sistema di fatturazione e controllo fiscale.
Nell'unicità del concetto di "fatturazione elettronica" sottendono, tuttavia, delle specifiche peculiarità che hanno portato a identificare tre tipologie di fatture elettroniche, PA (Pubblica Amministrazione), B2B (Business to Business) e B2C (Business to Consumer).
Sebbene tutte queste fattispecie rientrino nell'ambito della "fatturazione elettronica" e transitino attraverso un unico canale denominato Sistema di Interscambio (SdI), ci sono differenze sostanziali tra di loro.
La prima sostanziale differenza tra le diverse fattispecie è il destinatario della fattura elettronica (da cui ne deriva il relativo acronimo):
- PA che ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del DPR 633/72 è la sola tipologia di fattura accettata dalle Pubbliche Amministrazioni;
- B2B che, pur avendo le medesime caratteristiche tecniche della FatturaPA, ha come destinatario un soggetto titolare di partita iva residente nel territorio dello Stato;
- B2C che, pur avendo le medesime caratteristiche tecniche della FatturaB2B, ha come destinatario un soggetto non titolare di partita iva (consumatore finale).
Altro aspetto che differenzia le diverse fattispecie è la data di decorrenza nell'obbligo generalizzato di utilizzo
- PA 31 marzo 2015;
- B2B e B2C 01 gennaio 2019
Abbiamo detto che tutte e tre le tipologie di fattura elettronica transitano attraverso il SdI per poter essere consegnate al relativo destinatario sulla base di una differente identificazione del soggetto ricevente
- PA il cessionario è identificato attraverso un cosiddetto "codice univoco ufficio" o "codice IPA" di 6 cifre che identifica in modo univoco ogni Ente Pubblico;
- B2B il cessionario è identificato attraverso un cosiddetto "codice destinatario" di 7 cifre o attraverso indirizzo Pec nel caso non si sia identificato con alcun codice destinatario;
- B2C il cessionario è identificato attraverso il solo codice fiscale compilando il campo "codice destinatario" di 7 cifre con 7 zeri (0000000);
- B2B e B2C soggetto Ue o extra-Ue il cessionario è identificato compilando il campo "codice destinatario" di 7 cifre con 7 X (XXXXXXX) o alternativamente il soggetto emittente non emette fattura elettronica e adempie alla trasmissione dell'esterometro .
Una volta che la fattura elettronica viene processata dal SdI per essere consegnata al relativo destinatario, il SdI stesso rilascia delle ricevute di avvenuta/non avvenuta trasmissione e consegna, esito della consegna. In pratica il SdI rilascerà una ricevuta di trasmissione (avvenuta accettazione del file da parte del SdI), ricevuta di consegna (avvenuto recapito del file al destinatario).
- PA una volta recapitato il file al destinatario (Ente Pubblico) il SdI notifica al cedente l'esito della trasmissione come "accettazione o rifiuto" qualora il cessionario abbia provveduto ad accettare o rifiutare la fattura elettronica, "decorrenza termini" qualora il cessionario non abbia provveduto ad accettare o rifiutare il documento nel termine di 15 gg;
- B2B e B2C in questo caso il SdI rilascia le sole ricevute di avvenuta/non avvenuta trasmissione e consegna non essendo contemplata, in questo caso, la possibilità di notificare attivamente un esito al cedente.
Ultima ma non meno importante differenza tra le fattispecie di fattura elettronica riguarda la firma digitale che rimane obbligatoria per le fatture PA e facoltativa per quelle B2B e B2C.
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