In data 18 dicembre 2018 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n. 136/2018 di conversione del Decreto Fiscale n. 199/2018 dello scorso 23 ottobre 2018.
Tra le disposizioni di cui al TITOLO I "DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE" sono confermate, oltre quelle al capo 1 "Disposizioni in materia di pacificazione fiscale", anche quelle al capo 2 e 3 riguardanti l'avvio della fatturazione elettronica dal 01/01/2019 per le operazioni B2B e B2C e l'obbligo di memorizzazione e trasmissione elettronica dei corrispettivi.
Capo 2
Fatturazione Elettronica e semplificazione degli adempimenti di emissione e registrazione delle fatture
Art. 10 Esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica delle ASD che hanno
esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16
dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno
conseguito dall'esercizio di attivita' commerciali proventi per un
importo non superiore a euro 65.000;
Per il periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei
dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della
dichiarazione dei redditi precompilata sono
esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema
tessera sanitaria.
Regime sanzionatorio "alleviato" per il primo semestre 2019. Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni in materia di omessa fatturazione : a) non si applicano se la fattura e'
emessa "elettronicamente" entro il termine di
effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore
aggiunto b) si applicano
con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura
elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della
liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.
Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica
dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni
di cui al periodo precedente si applicano fino al 30 settembre 2019;
Art. 11 Semplificazioni in tema di emissione delle fatture. Viene previsto, a decorrere dal 01/07/2019, l'obbligo di indicare la data in cui e' effettuata la cessione di beni o la prestazione di
servizi ovvero data in cui e' corrisposto in tutto o in parte il
corrispettivo, sempreche' tale data sia diversa dalla data di
emissione della fattura; viene inoltre modificato il termine di emissione della fattura la quale può essere emessa entro dieci giorni dall'effettuazione
dell'operazione (precedentemente entro le h24 del giorno di effettuazione dell'operazione);
Art. 12 Semplificazioni in tema di annotazione delle fatture emesse. Le fatture
emesse possono essere annotate progressivamente in apposito registro entro il giorno 15 del mese
successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con
riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni (registrazione mese successivo e liquidazione dell'imposta nel mese di competenza);
Art. 13 Semplificazioni in tema di registrazione degli
acquisti. Le fatture di acquisto continueranno ad essere annotate in apposito registro ma non dovranno essere più numerate progressivamente con relativo numero di protocollo in quanto il riferimento di ricezione costituisce già elemento che ne attesta la progressività;
Art. 14 Semplificazioni in tema di detrazione dell'IVA. Le fatture ricevute entro il 15 del mese successivo in relazione a operazioni effettuate nel mese precedente, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente, possono essere portate in detrazione in riferimento al mese di effettuazione dell'operazione stessa; se annotate successivamente il diritto alla detrazione sorge nel periodo in cui son state annotate;
Art. 15 Registri, dichiarativi e liquidazioni ai fini IVA messe a disposizione in modalità precompilata. A
partire dalle operazioni IVA 2020, nell'ambito di un programma di
assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le
fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni
transfrontaliere nonche' sui dati dei corrispettivi acquisiti
telematicamente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di
tutti i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in
apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le
bozze dei seguenti documenti:
a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) liquidazione periodica dell'IVA;
c) dichiarazione annuale dell'IVA.
Capo 3
Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi
Art. 17 A decorrere dal 1°
gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui
all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono
telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai
corrispettivi giornalieri.
Le disposizioni di cui ai periodi
precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti
con un volume d'affari superiore ad euro 400.000.
Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, possono essere previsti specifici
esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della
tipologia di attivita' esercitata.
I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera
sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi
precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, possono adempiere all'obbligo mediante la memorizzazione elettronica e la
trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi
giornalieri, al Sistema tessera sanitaria.
I dati fiscali trasmessi
al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle
pubbliche amministrazioni per finalita' istituzionali.
Negli anni 2019 e 2020 per l'acquisto o l'adattamento
degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la
trasmissione di cui al comma 1, al soggetto e' concesso un contributo
complessivamente pari al 50 per cento della spesa sostenuta, per un
massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di
adattamento, per ogni strumento. Il contributo e' anticipato dal
fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed e' a questo
rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo.
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