In questo articolo affronteremo la tematica riguardante la gestione della fatturazione su registro corrispettivi, ovvero della fattura emessa successivamente all'emissione dello scontrino fiscale da parte di un soggetto che effettua attività di commercio al dettaglio.
Lo scontrino fiscale è il documento, emesso da esercenti del commercio al dettaglio e assimilati, che attesta l'effettuazione di una spesa o consumo effettuati, in cui viene identificato il corrispettivo totale di spesa (importo complessivo, IVA compresa), quantità e descrizione di quanto acquistato/consumato, gli elementi temporali della transazione nonché i riferimenti dell'esercente.
E', pertanto, di per se un documento sufficiente ad accompagnare la merce ceduta e che, solo in caso di richiesta da parte del cliente, può essere accompagnato da fattura fiscale.
Tutto quanto premesso, considerato che dal 01/01/2019 vige l'obbligo di emissione della fattura B2B e B2C in formato elettronico, anche la fattura corrispettivi dovrà essere emessa nelle modalità appena indicate.
Il dubbio che potrebbe emerge in sede di gestione della fatturazione corrispettivi è in che modo l'emissione della fattura elettronica debba essere gestita in relazione alla diversa "tempistica" che potrebbe avere il momento di effettuazione dell'operazione (cessione del bene ed emissione dello scontrino fiscale) e la produzione del documento fattura (emissione e trasmissione della fattura sullo SDI)
Sulla base dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con parere fornito in data 16/01/2019 in merito a un quesito riguardante obblighi e modalità di emissione della fattura corrispettivi le strade percorribili potrebbero essere 2:
- fattura emessa contestualmente all'emissione dello scontrino fiscale. Secondo un parere dello scrivente la suddetta modalità potrebbe essere sostituita dall'emissione di una fattura accompagnatoria senza quindi transitare sul sezionale corrispettivi ma su sezionale vendite;
- fattura emessa successivamente all'emissione dello scontrino e nei termini prescritti dal DPR 633/72 come modificato dal DL119/2018, ovvero entro 10gg dalla data di effettuazione dell'operazione dove, presumibilmente, la data di effettuazione dell'operazione è la data dello scontrino fiscale.
Nelle ipotesi di emissione di fattura corrispettivi, come chiarito dalle istruzioni di cui al Provv, Dir. Agenzia Entrate del 30/04/2018 n. 89757, il riferimento dello scontrino fiscale dev'essere riportato nel blocco informativo "Altri dati Gestionali" del tracciato xml.
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