La Legge di Bilancio 2019 modifica la L. 190/2014 in materia di regime forfettario in relazione ad aspetti come i limiti di reddito, prevalenza attività verso datori di lavoro e partecipazione in società a responsabilità limitata.
Verifica dei requisiti e opzione per l'accesso al nuovo regime forfettario.
Possono optare per tale regime tutti i soggetti che, in riferimento al periodo d'imposta antecedente l'ingresso, non hanno maturato un reddito d'impresa/lavoro autonomo superiore a 65.000 euro (calcolato per cassa o per competenza a seconda del regime adottato).
Pertanto la possibilità di accesso è prevista anche per quei contribuenti che nel periodo d'imposta precedente avevano ricavi superiori ai previgenti limiti e avevano beni strumentali di valore complessivo superiore a 20.000 euro.
L'accesso al regime forfettario, trattandosi di un regime naturale, non richiede nessuna opzione da parte di soggetti che sono già titolari di partita iva senza verificare il vincolo triennale di eventuale opzione a regime differente effettuata nel precedente periodo d'imposta.
Prevalenza dell'attività verso un datore di lavoro.
Al fine di evitare utilizzi "distorti" e incentivare comportamenti "elusivi" il Legislatore prevede una limitazione qualora l'attività che si vuol intraprendere con il regime forfettario sia prevalentemente svolta a favore del datore di lavoro o ex datore di lavoro.
Viene considerata negata l'applicabilità di suddetto regime ai soggetti che esercitano l'attività d'impresa/lavoro autonomo in regime forfettario conseguendo ricavi che derivano prevalentemente da datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro subordinato/collaborazione o ve ne sono stati nei due precedenti periodi d'imposta antecedenti l'opzione a tale regime.
Viene considerata negata l'applicabilità di suddetto regime ai soggetti che esercitano l'attività d'impresa/lavoro autonomo in regime forfettario conseguendo ricavi che derivano prevalentemente da datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro subordinato/collaborazione o ve ne sono stati nei due precedenti periodi d'imposta antecedenti l'opzione a tale regime.
Partecipazione in società
Ulteriore condizione che potrebbe essere causa di esclusione dal nuovo regime forfettario potrebbe essere la partecipazione di controllo in Srl che svolge attività riconducibile a quella che si intende svolgere in regime forfettario.
Premesso che viene riconfermata a prescindere l'esclusione in caso di partecipazione in società di persone, in caso si detenga la partecipazione di controllo in una Srl
- costituisce condizione ostativa all'accesso al regime forfettario se l'attività esercitata dalla Srl è riconducibile a quella che si intende svolgere nel regime forfettario;
- non costituisce condizione ostativa all'accesso qualora, seppur l'attività esercitata dalla Srl è riconducibile a quella che si intende svolgere nel regime forfettario, le quote siano cedute prima dell'ingresso nel regime agevolato;
- non costituisce condizione ostativa all'accesso se l'attività esercitata dalla Srl non è riconducibile a quella che si intende svolgere nel regime forfettario.
In caso di acquisizione di quote di partecipazione in corso d'anno (quindi di verifica in itinere della condizione ostativa alla permanenza nel regime forfettario) la fuoriuscita dal regime forfettario avviene dal periodo d'imposta successivo a quello in cui si è manifestata la condizione di incompatibilità.
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