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Passaggio a regime forfettario e rettifica dell'IVA per le rimanenze e i cespiti ancora da ammortizzare

Con l'approvazione della Legge di Bilancio 2019 n. 145/2018 vengono apportate modifiche in relazione al regime fiscale forfettario ex L. 190/2014. Le modifiche sono richiamate all'art. 1 comma 9-11 L. 145/2018 e, certamente, la più rilevante riguarda l'innalzamento a 65.000 euro annui del limite dei ricavi.

L'effetto immediato di questa modifica potrebbe certamente essere di transito al nuovo regime forfettario di un gran numero di contribuenti "ordinari" aventi i requisiti di accesso.

In relazione alle tante valutazioni che tanti di questi contribuenti effettueranno per valutare la convenienza di passaggio o meno, una che riteniamo merita di essere attenzionata è quella sui cespiti e dei loro residui valori da ammortizzare al 31/12/2018 considerando che il passaggio da un regime di detraibilità (ordinario)a un regime di indetraibilità (forfettario) produrrà degli effetti di dovuta rettifica dell'iva.

Rettifica IVA

Avendo l'ex contribuente "ordinario" già portato in detrazione l'iva sugli acquisiti effettuati ante ingresso al regime forfettario ed essendo in quest'ultimo l'IVA sugli acquisti totalmente indetraibile (ma anche indeducibile!!), in caso di accesso al nuovo regime dal 01/01/2019 il contribuente dovrà operare una rettifica dell'iva su tutti quei beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati alla data del 31/12/2018 quali
  • Rimanenze di magazzino al 31/12/2018 (se ad esempio il contribuente transita da un regime di contabilità ordinaria);
  • Servizi non ancora utilizzati al 31/12/2018;
  • Beni strumentali mobili se non sono passati più di 5 anni dalla loro messa in funzione ed esclusi i beni di valore fino a euro 516,46 o con coefficiente d'ammortamento >25%;
  • Beni strumentali immobili se non sono passati più di 10 anni dalla data di acquisto o di completamento.
Nei suddetti casi il contribuente deve provvedere a rettificare l'iva detratta in quanto, in relazione al cambio di regime fiscale, questa è divenuta indetraibile per la parte residua al 31/12/2018.

L'IVA da restituire viene calcolata nel seguente modo:
  • Rimanenze di magazzino e servizi non utilizzati integrale rettifica dell'iva detratta all'atto dell'acquisto;
  • Beni strumentali non immobili vanno rettificati tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti alla fine del quinquennio di tutela fiscale;
  • Beni immobili vanno rettificati tanti decimi dell'imposta quanti sono gli anni mancanti alla fine del decennio di tutela fiscale;
  • Beni acquisiti in leasing o con anticipo va rettificata l'IVA inizialmente detratta in relazione al corrispondente al periodo residuo di durata del contratto o della rata.
Le suddette rettifiche devono essere dichiarate nell'apposita sezione del MODELLO IVA 2019 e versate a conguaglio con la liquidazione annuale dell'IVA.

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