Tra le importanti novità che la Legge di Bilancio 2019 ha apportato alla regolamentazione del regime forfettario ex L. 190/2014 riguarda l'eliminazione del limite del costo sostenuto riguardo il personale dipendente impiegato (fino al 2018 era 5.000 euro).
L'eliminazione di questo limite, insieme all'innalzamento del limite di reddito a 65.000 euro e, di conseguenza, dell'accessibilità al suddetto regime ad una più ampia platea di contribuenti, ha dato spunto a legittime riflessioni che riguardano come la gestione dei rapporti dipendenti debba essere "reinterpretata" in relazione al fatto che il contribuente forfettario non è sostituto d'imposta.
Le perplessità nasce appunto dal fatto che per antonomasia è, invece, il "datore di lavoro" l'espressione più diretta di sostituto d'imposta, trattenendo alla fonte, a titolo di imposta, versando, certificando e dichiarando le ritenute previdenziali e fiscali c/dipendente.
Seppur vero che l'Agenzia delle Entrate ha ribadito il "non ruolo" del contribuente forfettario quale sostituto d'imposta ai fini fiscali, tuttavia lo stesso non vale ai fini previdenziali.
Quindi, sostanzialmente, il lavoratore alle dipendenze di una ditta forfettaria potrebbe non vedersi trattenute le competenze fiscali sul proprio cedolino paga provvedendo autonomamente (e obbligatoriamente) alla dichiarazione, liquidazione e versamento dell'irpef dovuta sui redditi di lavoro dipendente percepiti (dichiarazione 730 o Modello Unico PF).
La stessa cosa non è, però, replicabile per quanto riguarda le ritenute previdenziali in quanto il versamento della contribuzione c/dipe sulla posizione individuale INPS può avvenire non altrimenti che per mezzo della liquidazione su modello DM10/2 e denuncia con flusso UNIEMENS, quindi con modalità unicamente accessibili al datore di lavoro o intermediario delegato.
Emerge, quindi, nell'enunciato parere dell'Amministrazione finanziaria, una situazione che, di fatto, afferma che il contribuente forfettario risulti "non sostituto d'imposta" solo parzialmente in quanto l'obbligo sulla parte previdenziale rimane sempre e comunque.
Alla stregua delle indicazioni operative fornite per la gestione dei rapporti di lavoro dipendente, sostanzialmente gli "obblighi"sarebbero suddivisibili in relazione alla natura della ritenuta:
1) IMPOSIZIONE FISCALI:
- NO ritenute alla fonte
- NO versamento (vale anche per le ritenute dei redditi a tassazione separata?)
- NO certificazione unica ritenute operate
- SI prospetto riepilogativo dei redditi erogati da dichiarare
- NO 770/S
- SI compilazione del quadro RS in cui indicare i soggetti percipienti e redditi erogati non assoggettati a ritenuta
2) IMPOSIZIONE PREVIDENZIALE
- SI ritenute alla fonte
- SI versamento
- SI denuncia mensile delle retribuzioni corrisposte
- SI certificazione unica ritenute operate
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