Con la legge di bilancio 2019 è stato reso molto più ampio l’ambito applicativo del regime forfettario ma la limitazione riguardante l'applicabilità per taluni soggetti " la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro" ha lasciato spazio a numerosi dubbi interpretativi soprattutto in relazione a particolari tipi di rapporti intercorsi.
In questo articolo ci occuperemo di approfondire la compatibilità per un soggetto ex tirocinante che, aprendo la partita iva e aderendo al suddetto regime fiscale, abbia come cliente principale l'azienda che è stata i soggetto ospitante del rapporto formativo.
Il tirocinio formativo è uno strumento finalizzato all'orientamento e alla formazione che permette al soggetto ospitato (tirocinante) di essere inserito in un contesto lavorativo allo scopo principale di apprendimento e formazione, generalmente finalizzata nell'ingresso del mercato del lavoro.
Come tale il tirocinio non si configura come rapporto di lavoro subordinato.
La causa di esclusione prevista dal Legislatore mira a evitare l'avvio di nuove attività professionali/imprenditoriali da parte degli ex dipendenti al solo scopo di ottenerne un minor costo da parte dell'ex datore di lavoro.
Ma non essendo, dunque, il tirocinio un "rapporto di lavoro subordinato o assimilato" ma solo uno "strumento di orientamento e formazione al lavoro", si potrebbe interpretare come compatibile la possibilità dell'ex stagista di instaurare un rapporto di collaborazione con l'ex soggetto ospitante accedendo al regime forfettario.
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