Con la risoluzione n.42/E dello scorso 9 aprile 2019 l'Agenzia delle Entrate rende noti i codici tributo per il versamento, tramite i modelli “F24” e “F24 Enti pubblici”, dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
A decorrere dal 1gennaio 2019 "il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo" e utilizzando i seguenti codici tributo:
- “2521” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
- “2522” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
- “2523” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
- “2524” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
- “2525” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – SANZIONI”;
- “2526” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – INTERESSI”.
In sede di compilazione del modello “F24 Enti pubblici”, i suddetti codici tributo sono esposti esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, riportando nella sezione “DETTAGLIO VERSAMENTO” i seguenti dati: - nel campo “sezione”, il valore “F” (Erario); - nel campo “codice tributo/causale”, uno dei suddetti codici tributo; - nel campo “riferimento A”, nessun valore; - nel campo “riferimento B”, l’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
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