Analizziamo in questo articolo la notizia che ha richiamato l'attenzione di tanti operatori del settore e soprattutto Consulenti del Lavoro in merito al disposto ex art. 66 bis del CCNL Commercio- Terziario, Confcommercio e che riguarda la disciplina della "stagionalità" e dell'applicabilità del rapporto a termine nel settore.
Il suddetto articolo fa riferimento ai "contratti a tempo determinato in località turistiche" disponendo quanto di seguito
Le parti, preso atto che in determinate località a prevalente vocazione turistica le aziende che applicano il presente CCNL, pur non esercitando attività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall’elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell’anno, concordano che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire detti picchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionalità, pertanto esclusi da limitazioni quantitative ai sensi dell'art. 10, comma 7, lett. b), d.lgs. n. 368/2001.
Le parti concordano che l'individuazione delle località a prevalente vocazione turistica, ove si collocano le suddette assunzioni a tempo determinato, sia definita dalle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL, con apposito accordo.
Ciò che deve richiamare l'attenzione è il concetto di "in determinate località a prevalente vocazione turistica" in quanto sottolinea in modo chiaro ed inequivocabile che la suddetta deroga contrattuale è applicabile in specifiche condizioni di "prevalente vocazione turistica".
Tuttavia il CCNL non è in grado di definire quali siano nello specifico queste località né tantomeno ne indica i parametri oggettivi di classificazione.
Pertanto a parere dello scrivente (Consulente del Lavoro Dott. Bruno Olivieri, Studio Commerciale Olivieri) la suddetta deroga andrà applicata in vigenza o di un accordo territoriale con cui la Confcommercio indichi i comuni rientranti nella sopra richiamata definizione di "prevalente vocazione turistica" oppure con la sottoscrizione di uno specifico accordo aziendale.
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