In questo articolo riportiamo una recente sentenza della Corte di Cassazione che ha ritenuto valido il licenziamento intimato alla dipendente la cui gravidanza è intervenuta durante il preavviso lavorato.
Qualunque evento, legittimo e sopraggiunto, che determini l’interruzione della prestazione lavorativa nel corso del preavviso lavorato sospende il suo decorso (che riprenderà con la successiva ripresa della prestazione), gli eventi di malattia e maternità costituiscono rientrano nel novero delle cause sopraggiunte che ai sensi dell’ art. 2110 sospendono l’efficacia dell’atto di recesso.
La Suprema Corte basa la propria decisione sul principio che il licenziamento si perfeziona nel momento in cui il lavoratore viene a conoscenza della manifestazione di volontà del datore di lavoro di recedere e che a nulla influisce il fatto che gli effetti del licenziamento che si producono in un momento successivo, ovvero al termine del periodo di preavviso contrattuale.
Cassazione, Sentenza 9268 del 09/04/2019
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