Continuiamo l'analisi con i molteplici casi di applicabilità del nuovo regime forfettario a seguito delle variazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 L. 145/2018.
Il caso analizzato riguarda un contribuente forfettario che, fuoriuscito per il superamento del limite dei ricavi, possa riaccedervi a seguito dell'innalzamento delle soglie a decorrere dal 01/01/2019.
L'analisi si focalizza sull'applicabilità dell'agevolazione prevista per le c.d. "start up" con aliquota del 5% per i primi 5 anni di attività anche quando il contribuente sia uscito e ritransitato nel regime agevolato.
La risposta al caso in questione trova fondamento nell'orientamento dell'Agenzia delle Entrate fornito con la circolare 10E/2016 in analoga circostanza in cui si vedeva riconosciuta la suddetta possibilità a un contribuente che nel 2014, pur in presenza dei requisiti per accedere al forfettario, aveva applicato il regime ordinario e che, avendo revocato l' opzione, applicava a decorrere dal 2016 il regime forfettario con l' ulteriore agevolazione dell' aliquota del 5% fino alla fine del quinquennio agevolato.
Fonte Sole24Ore del 29/05/2019
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