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Regime forfettario e somministrazione lavoro: si considera datore di lavoro l' utilizzatore e non l' agenzia interinale

Torniamo nuovamente ad analizzare le molteplici circostanze in cui dev'essere verifica l'esclusione o meno dall'applicabilità del regime forfettario in caso l'attività venga svolta a favore dell'ex datore di lavoro.

Il caso in questione riguarda un lavoratore somministrato che nel 2018 veniva assunto da un' agenzia interinale al fine di prestare la propria attività presso l'utilizzatore per un periodo determinato e che, dopo aver cessato il rapporto di lavoro con l' agenzia interinale, sottoscriveva nel 2019 un accordo di collaborazione con lo stesso utilizzatore.

La preclusione di cui alla lettera d-bis) del comma 57 della Legge 190/2014 opera per i soggetti che svolgono prevalentemente l' attività nei confronti di coloro che sono, o sono stati nei due anni precedente, loro datori di lavoro.
Premesso che nella somministrazione lavoro il rapporto di lavoro è quello tra Agenzia e lavoratore somministrato, tuttavia l'Agenzia delle Entrate allarga la preclusione anche al caso prospettato.
Chiarisce la motivazione nella risposta all'interpello n. 179/2019 del 04/06/2019 e fondandola sul fatto che il D.Lgs 81/2015 attribuisce all' utilizzatore poteri e obblighi generalmente riconducibili alla figura del datore di lavoro e, pertanto, sotto il profilo sostanziale, deve essere considerato in questo caso datore di lavoro il soggetto presso cui l' attività di lavoro viene svolta e non l' agenzia interinale.

(Fonte Sole 24Ore del 05/06/2019)

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