Torniamo con questo articolo su un tema trattato precedentemente che riguarda l'orientamento giurisprudenziale inerente l'obbligo della causale nel contratto di somministrazione ovvero della indicazione delle ragioni di carattere tecnico produttivo e organizzativo o sostitutivo del ricorso alla somministrazione.
L'ultimo riferimento ci viene fornito dalla sentenza delle Corte di Cassazione n. 15366 del 6 giugno 2019 avverso una sentenza della Corte d'Appello di Napoli che si pronunciava sulla infondatezza della richiesta di conversione del rapporto a tempo indeterminato per la mancata indicazione scritta della causale dell'assunzione nella somministrazione a tempo determinato,con la motivazione che la stessa era venuta meno a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 5 del D.Lgs. n. 251/2004.
La Cassazione ha ribaltato il giudizio affermando che il suddetto D.lgs 251/2004 come anche le recenti modifiche ex D.L. n. 87/2018 (Decreto Dignità) non hanno intaccato in nessun modo l’obbligo di stipulare il contratto in forma scritta, né tantomeno quello di indicare le ragioni di carattere tecnico produttivo e organizzativo che hanno determinato la scelta.
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