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Somministrazione lavoro a tempo determinato e obbligo della causale

Torniamo con questo articolo su un tema trattato precedentemente che riguarda l'orientamento giurisprudenziale inerente l'obbligo della causale nel contratto di somministrazione ovvero della indicazione delle ragioni di carattere tecnico produttivo e organizzativo o sostitutivo del ricorso alla somministrazione.

L'ultimo riferimento ci viene fornito dalla sentenza delle Corte di Cassazione n. 15366 del 6 giugno 2019 avverso una sentenza della Corte d'Appello di Napoli che si pronunciava sulla infondatezza della richiesta di conversione del rapporto a tempo indeterminato per la mancata indicazione scritta della causale dell'assunzione nella somministrazione a tempo determinato,con la motivazione che la stessa era venuta meno a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 5 del D.Lgs. n. 251/2004.


La Cassazione ha ribaltato il giudizio affermando che il suddetto D.lgs 251/2004 come anche le recenti modifiche ex D.L. n. 87/2018 (Decreto Dignità) non hanno intaccato in nessun modo l’obbligo di stipulare il contratto in forma scritta, né tantomeno quello di indicare le ragioni di carattere tecnico produttivo e organizzativo che hanno determinato la scelta.


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