Proponiamo in questo articolo una sintetica e cronologica riproposizione delle disposizioni che si sono succedute a decorrere dallo scorso 1 marzo 2020 per l'emergenza sanitaria del Covid-19.
- DPCM 1 Marzo 2020 il Presidente del Consiglio recepisce e proroga alcune delle misure già adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 distinguendole sulla base delle aree geografiche d'intervento, e ne introduce ulteriori volte a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale all’attuazione dei programmi di profilassi;
- DPCM 8 Marzo 2020 il Presidente del Consiglio introduce importanti prescrizioni riguardanti gli spostamenti con ogni mezzo da e per e nelle aree “rosse” e l’attività sportiva sia nelle aree rosse che nell’intero territorio nazionale;
- DPCM 9 Marzo 2020 il Presidente del Consiglio emana nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale.Il provvedimento estende le misure di cui all'art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. È inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In ultimo, è modificata la lettera d dell'art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive.Tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020;
- DPCM 11 Marzo 2020 il Presidente del Consiglio con il presente decreto, che produce effetto dalla data del 12 marzo 2020 fino al 25 marzo 2020 e sostituisce, ove incompatibili le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 restringe, sull'intero territorio nazionale, lo svolgimento di tutte le attività imprenditoriali che non siano classificabili come "strettamente necessarie";
- Circolare INAIL n. 7 dell'11 Marzo 2020 con cui l'Ente assicurativo sospende i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 per i soggetti assicuranti con posizione assicurativa territoriale alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni di cui all’allegato 1 del DPCM del 1 marzo 2020 (alcuni comuni della Lombardia e Veneto) e dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator con posizione assicurativa territoriale alla data del 2 marzo 2020 nel territorio dello Stato. In merito alla sospensione degli adempimenti, i soggetti assicuranti che non hanno trasmesso la dichiarazione delle retribuzioni entro il 2 marzo 2020 possono usufruire della sospensione degli adempimenti se titolari di una posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni indicati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, e della sospensione prevista a favore delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e turismo e dei i tour operator, se titolari di una posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 2 marzo 2020 nel territorio dello Stato.
- Messaggio INPS n. 1118 del 12 Marzo 2020 con cui l'Istituto espone le prime modalità operative per la presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario con le nuove causali “Covid-19 d. l. n. 9/2020” e “Covid-19 interruzione CIGS - d. l. n. 9/2020” per gli eventi con decorrenza 23 febbraio 2020 e per le sole aziende operanti nelle aree di cui all’allegato 1 del DPCM del 1 marzo 2020 (alcuni comuni della Lombardia e Veneto);
- Circolare INPS n. 37 del 12 Marzo 2020 con cui l'Istituto fornisce indicazioni in ordine all’ambito di applicazione del dettato normativo di cui al decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che ha disposto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. I contributi previdenziali ed assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. Destinatari della sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie: 1) i datori di lavoro privati; 2) i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli); 3) i committenti e i liberi professionisti obbligati alla Gestione separata. La sospensione riguarda i soggetti interessati alla sospensione contributiva ai sensi dell’articolo 5 del D.L. n. 9/2020, ovvero aziende operanti alla data del 23 febbraio 200 nei comuni individuati nell’allegato 1 al D.P.C.M. del 1° marzo 2020 e le aziende turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator operanti alla data del 2 marzo 2020 nel territorio nazionale;
- Circolare INPS n. 38 del 12 Marzo 2020 con cui l'Istituto, facendo seguito al precedente Messaggio 1118, definisce le istruzioni operative di presentazione e pagamento dei trattamenti di integrazione salariale (ordinaria, in deroga e assegno ordinario del fondo di solidarietà) e indennità per i lavoratori autonomi per i Comuni indicati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020. Nella stessa circolare viene, inoltre, disciplinata l'operatività della CIG in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna;
- Decreto Legge 18/2020 "CURA ITALIA" il Consiglio dei Ministri con il presente decreto ha varato misure economiche per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Il suddetto decreto si articola in diverse sezioni (cinque titoli) a disciplinare le misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, misure a sostegno del lavoro (Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale e Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori), misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario, misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese (tra cui la sospensione dei versamenti fiscali, previdenziali e assicurativi). Per i dettagli a riguardo del presente renderemo a breve disponibili appositi articoli con la sintesi delle principali disposizioni.
- Sospensione obblighi di versamento per tributi e contributi
- I trattamenti delle riduzioni orarie alla luce delle prime indicazioni dell'INPS
- DPCM 22 Marzo 2020 il Presidente del Consiglio con il presente decreto, che produce effetto dalla data del 23 marzo 2020 fino al 03 aprile 2020 e sostituisce, in integrazione alle misure di cui al precedente DPCM 11 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 restringe ulteriormente, sull'intero territorio nazionale, lo svolgimento di tutte le attività imprenditoriali che non siano classificabili come "strettamente necessarie".
- Decreto Legge n. 19 del 25/03/2020 le nuove disposizioni entrano in vigore con effetto dal 26/03/2020 rafforzando il quadro sanzionatorio applicabile in caso di violazione delle misure anticontagio.
- Sanzione amministrativa per violazioni degli obblighi previsti per i pubblici esercizi o le attività produttive e commerciali. da 400 a 3mila euro, con possibilità anche di applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni;
- Sanzioni penali per chi non rispetta il divieto assoluto di allontanarsi per coloro che sottoposti in quarantena perché risultati positivo al Coronavirus, In tal caso è prevista la pena ai sensi dell'articolo 260 del Testo unico delle leggi sanitarie, articolo con l’occasione modificato per quanto riguarda l’entità della pena (che viene quindi a sostanziarsi nell’arresto da 3 a 18 mesi e nell’ammenda da 500 a 5mila euro);
- Sanzioni amministrative anche per violazioni commesse anteriormente, ovvero le nuove previsioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative citate sono applicate nella misura minima ridotta alla metà.
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