Il D.L. 23/2020 del 08/04/2020 conferma, all'art. 18, le disposizioni sulla sospensione dei versamenti tributari e contributivi, ma con alcune differenze rispetto alla sospensione operata nel precedente DL 18/2020 che aveva esteso il provvedimento a tutte le aziende appartenenti ad alcuni specifici settori (art 61) oltre che a tutte quelle con ricavi/compensi nello scorso periodo d'imposta entro i 2 mln di euro (art 62).
Infatti le nuove disposizioni ex art. 17 DL 23/2020 legittimano la sospensione oltre che in relazione al parametro della dimensione aziendale (entro o oltre 50 mln euro) anche in relazione alla contrazione dei ricavi (fatturato/corrispettivi) nel periodo di valutazione di Marzo e Aprile 2020 rispetto al medesimo periodo dello scorso anno
- per imprese (o professionisti) con ricavi (o compensi) non superiori a 50 milioni (nel 2019), è necessario verificare una contrazione dei ricavi (o compensi) di almeno il 33% (confronto tra marzo ed aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019);
- per imprese (o professionisti) con ricavi (o compensi) superiori a 50 milioni (nel 2019), è richiesta una contrazione del 50% dei ricavi (o compensi)
- per imprese (o professionisti) con sede fiscale/legale/operativa nei comuni delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza
- per imprese di cui all'art. 61 DL 18/2020 e art. 8 DL 9/2020 (settori e territori maggiormente colpiti) continuano a considerarsi valide le disposizioni di sospensione precedentemente disciplinate per il periodo in esame.
In relazione alla verifica dei requisiti dimensionali e di contrazione del volume di fatturato da verificare per la legittima sospensione dei versamenti, l'art. 17 prevede, al comma 9, che l'INPS e INAIL comunicano all'AdE i dati identificativi dei soggetti interessati.
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