In questo articolo ripercorriamo le disposizioni operative INPS riguardo la corretta esposizione delle sospensioni dei versamenti contributivi istituiti con causale COVID-19.
Quella di una "lotteria" di codici e numeri che, a parere dello scrivente, non può che essere la più appropriata similitudine in relaziona la fatto che per ciascun decreto legislativo e ciascuna tipologia di versamento è stata creata apposita causale.
Vediamo di sintetizzarle di seguito al fine di fornire una pratica guida e di essere certi non esserci persi nemmeno un "numero" nelle varie "estrazioni".
Decreto Legge 9/2020, Circolare INPS 37/2020.
1) Imprese con sede nei comuni individuati nell’allegato 1 al D.P.C.M. del 1° marzo 2020 per la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.
- attribuzione automatica INPS del C.A. “7H”,
- codice quadratura Uniemens per la denuncia aziendale ritenute dipendenti “N966”,
- codice calamità Uniemens per la denuncia individuale ritenute Gestione separata “24”.
- ripresa versamenti unica soluzione a far data dal 1 maggio 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal mese di maggio 2020.
- attribuzione automatica INPS del C.A. “7L”,
- codice quadratura Uniemens per la denuncia aziendale ritenute dipendenti “N967”,
- codice calamità Uniemens per la denuncia individuale ritenute Gestione separata “25”
- ripresa versamenti unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal mese di maggio 2020.
Decreto Legge 18/2020, Circolare INPS 52/2020.
1) Imprese dei settori maggiormente colpiti (rif. art. 61 comma 2, lett da "b" a "r", DL 18/2020) in tutto il territorio nazionale per la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020.
- attribuzione automatica INPS del C.A. “7L”,
- codice quadratura Uniemens per la denuncia aziendale ritenute dipendenti “N967”,
- codice calamità Uniemens per la denuncia individuale ritenute Gestione separata “25”
- ripresa versamenti unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal mese di maggio 2020.
2) Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche (rif. art. 61 comma 2, lett "a", DL 18/2020) in tutto il territorio nazionale per la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 2 marzo 2020 al 31 maggio 2020
- attribuzione automatica INPS del C.A. “7M”,
- codice quadratura Uniemens per la denuncia aziendale ritenute dipendenti “N968”,
- codice calamità Uniemens per la denuncia individuale ritenute Gestione separata “26”
- ripresa versamenti unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal mese di giugno 2020.
3) Imprese con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge (rif. art. 62 DL 18/2020) in tutto il territorio nazionale per la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 8 marzo 2020 al 31 marzo2020
- nessun C.A. attribuito,
- codice quadratura Uniemens per la denuncia aziendale ritenute dipendenti “N969”,
- codice calamità Uniemens per la denuncia individuale ritenute Gestione separata “27”
- ripresa versamenti unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal mese di maggio 2020.
Decreto Legge 23/2020, Messaggio INPS 1754/2020.
1) Imprese con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta (rif. art. 18 comma 1 e 2 DL 23/2020) in tutto il territorio nazionale per la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo aprile 2020 e maggio 2020
- attribuzione del C.A. "7G" che avverrà successivamente all'esposizione delle sospensione e sarà valevole come autocertificazione di possedere i requisiti previsti ai fini della sospensione dei versamenti;
- codice quadratura Uniemens per la denuncia aziendale ritenute dipendenti “N970”,
- codice calamità Uniemens per la denuncia individuale ritenute Gestione separata “28”
- ripresa versamenti unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal mese di giugno 2020.
2) Imprese con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta (rif. art. 18 comma 3 e 4 DL 23/2020) in tutto il territorio nazionale per la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo aprile 2020 e maggio 2020
- attribuzione del C.A. "7G" che avverrà successivamente all'esposizione delle sospensione e sarà valevole come autocertificazione di possedere i requisiti previsti ai fini della sospensione dei versamenti;
- codice quadratura Uniemens per la denuncia aziendale ritenute dipendenti “N971”,
- codice calamità Uniemens per la denuncia individuale ritenute Gestione separata “29”
- ripresa versamenti unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal mese di giugno 2020.
3.1) Imprese che hanno intrapreso l'attivita' di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019 (rif. art. 18 comma 5 primo periodo DL 23/2020) in tutto il territorio nazionale per la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo aprile 2020 e maggio 2020
3.2) Enti non commerciali (Terzo Settore o Religiosi) che svolgono att. istituzionale non in regime d'impresa (rif. art. 18 comma 5 secondo periodo DL 23/2020) in tutto il territorio nazionale per la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo aprile 2020 e maggio 2020
3.2) Enti non commerciali (Terzo Settore o Religiosi) che svolgono att. istituzionale non in regime d'impresa (rif. art. 18 comma 5 secondo periodo DL 23/2020) in tutto il territorio nazionale per la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo aprile 2020 e maggio 2020
- attribuzione del C.A. "7G" che avverrà successivamente all'esposizione delle sospensione e sarà valevole come autocertificazione di possedere i requisiti previsti ai fini della sospensione dei versamenti;
- codice quadratura Uniemens per la denuncia aziendale ritenute dipendenti “N972”,
- codice calamità Uniemens per la denuncia individuale ritenute Gestione separata “30”
- ripresa versamenti unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal mese di giugno 2020.
4) Imprese che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta (rif. art. 18 comma 6 DL 23/2020) per la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo aprile 2020 e maggio 2020
- nessuna indicazione specifica da parte dell'INPS con presunzione di applicabilità delle medesime disposizioni di cui alla Circolare 37/2020.
Dott. Bruno Olivieri
Consulente del Lavoro in Pescara
(Studio Commerciale Olivieri)
Nessun commento:
Posta un commento