La bozza del "Decreto che verrà" gira ormai nell'aria, sulle scrivanie, sui pc, da giorni; e la mattina accendiamo la tv o la radio con l'ansia di apprendere se l'insonnia avesse per caso indotto il CdM a partorire il testo definitivo.
Da semplice cittadino mi disarma la "poderosa composizione" di disposizioni che i Ministri si accingono a voler per forza approntare tutta insieme e mi terrorizza il fatto che da sempre la "quantità" ha lavorato a scapito della "qualità".
Ma mi fermo con queste considerazioni e torno nel mio ruolo di professionista per non nascondere che anche quì, solo con una coscienza diversa, rimango sgomento leggendo delle disposizioni sulla sospensione dei versamenti e analizzando quanto la bozza del DL Rilancio prevederebbe .
Modifiche all’articolo 61 del DL 18/2020.
- A favore dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza da Covid-19 il precedente termine di rimessa dei versamenti sospesi è prorogata dalla data del 31 maggio 2020 in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
- Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche (rif. art. 61 comma 2, lett "a", DL 18/2020) in tutto il territorio nazionale viene concesso un ulteriore mese di sospensiva (al comma 5, primo periodo, le parole “31 maggio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2020”) ma accorciata di una rata la rimessa rateale in 4 rate a decorrere dal 16 settembre 2020;
Modifiche all’articolo 62 del DL 18/2020.
- A favore delle imprese e lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge nonché di operatori che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza il precedente termine di rimessa dei versamenti sospesi è prorogata dalla data del 31 maggio 2020 (prima in 5 rate) in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
Modifiche all’articolo 18 del DL 23/2020.
- A favore delle imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali il termine di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi per i mesi di aprile 2020 e di maggio 2020 sarà in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 30 giugno 2020 e 5 rate) ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (in luogo del mese di giugno 2020).
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