Con la nota 64 del 15 maggio 2020 l'INL ribadisce la ratio del Legislatore di attivare una serie di deroghe in materia di applicabilità dei trattamenti di integrazione salariale Covid-19 ai rapporti di lavoro in essere al 17 marzo 2020.
Il D.L. Liquidità (23/2020) interpreta la prima forma di deroga nelle disposizioni contenute all'art. 41
Art. 41. (Disposizioni in materia di lavoro)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai i lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.
Nel caso specifico l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nell'interpretare l'intento del Legislatore di salvaguardare occupazione e sostegno a tutti i lavoratori, ritiene adattabile all'interpretazione della suddetta disposizione di concessione del trattamento della
cassa integrazione Covid-19 anche in relazione a dipendenti regolarizzati a seguito di accesso ispettivo.
(..) In ragione di ciò non sembrano sussistere motivi ostativi alla concessione del trattamento della
cassa integrazione CIGO COVID – 19, in quanto dal quesito prospettato emerge che i lavoratori interessati
dell’azienda ispezionata sono stati assunti, anche se ai fini della revoca del provvedimento di sospensione,
il 31 gennaio 2020.
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