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Integrazione salariale e rapporto di lavoro derivante da diffida nell'accertamento per lavoro nero

Con la nota 64 del 15 maggio 2020 l'INL ribadisce la ratio del Legislatore di attivare una serie di deroghe in materia di applicabilità dei trattamenti di integrazione salariale Covid-19 ai rapporti di lavoro in essere al 17 marzo 2020.
Il D.L. Liquidità (23/2020) interpreta la prima forma di deroga nelle disposizioni contenute all'art. 41 

Art. 41. (Disposizioni in materia di lavoro) 
1. Le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai i lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020. 
2. Le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.

Nel caso specifico l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nell'interpretare l'intento del Legislatore di salvaguardare occupazione e sostegno a tutti i lavoratori, ritiene adattabile all'interpretazione della suddetta disposizione di  concessione del trattamento della cassa integrazione Covid-19  anche in relazione a dipendenti regolarizzati a seguito di accesso ispettivo.

(..) In ragione di ciò non sembrano sussistere motivi ostativi alla concessione del trattamento della cassa integrazione CIGO COVID – 19, in quanto dal quesito prospettato emerge che i lavoratori interessati dell’azienda ispezionata sono stati assunti, anche se ai fini della revoca del provvedimento di sospensione, il 31 gennaio 2020.



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