Il D.L. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Cura Italia) e il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. Decreto Rilancio) consentono ai datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l'attività in relazione all'emergenza sanitaria COVID-19 di accedere a specifiche misure di sostegno al reddito (cassa integrazione, indennizzi, ecc) e di derogare a disposizioni normative per ammettere al trattamento di integrazione salariale una platea più ampia di lavoratori.
A seguito della commissione centrale di programmazione della vigilanza del 10 giugno 2020 si evidenzia la necessità di attivare diffusi controlli sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche destinate agli ammortizzatori sociali con causale COVID 19, finalizzati anche a contrastare eventuali fenomeni elusivi o fraudolenti.
Si segnala che l’INPS ha rappresentato la necessità di avviare alcuni accertamenti urgenti che, come
di consueto, saranno attivati previa comunicazione all’ITL e successivamente rendicontati in Commissione Regionale.
Lo chiarisce l'INL con la circolare n. 532 del 12 giugno 2020, con la quale dispone i controlli per verificare la legittima fruizione degli ammortizzatori sociali da parte delle aziende e dei lavoratori interessati.
Per gli accertamenti riguardanti le aziende che hanno fatto richiesta di trattamenti di Cassa Integrazione Ordinaria, Fondo di Integrazione Salariale e Cassa Integrazione in deroga le verifiche saranno mirate a specifiche circostanze segnalate dall’INPS che porrà particolare attenzione nella legittima fruizione riguardo:
- aziende operanti nei settori che non hanno subito interruzioni delle attività;
- aziende operanti in deroga alle misure restrittive previste dalla normativa emanata in relazione all'emergenza epidemiologica;
- aziende che hanno presentato domande di iscrizione, ripresa dell’attività, modifiche dell’inquadramento con effetto retroattivo in periodi immediatamente precedenti le richieste di trattamento delle varie forme di Cassa Integrazione;
- assunzioni, trasformazioni e riqualificazioni di rapporti di lavoro in periodi immediatamente precedenti le richieste di trattamenti delle varie forme di Cassa Integrazione;
- numero dei lavoratori interessati dagli ammortizzatori sociali ed eventuali esternalizzazioni;
- aziende/datori di lavoro che hanno collocato in smart working il personale e richiesto l’erogazione di ammortizzatori sociali;
- aziende che non hanno comunicato all’INPS la ripresa, anche parziale, dell’attività lavorativa.
4 commenti:
Buongiorno,una domanda... se sono in cassa in deroga e mi obbligano a lavorare in nero minacciandoli di licenziarmi altrimenti posso denunciarli alle autorità competenti? Grazie
Buon pomeriggio Anonimo del 28/08/2020.
Il trattamento di integrazione salariale costituisce una prestazione a sostegno del reddito del lavoratore dipendente che si trovi a dover subire una riduzione oraria per cause non imputabili all'azienda a fronte di situazioni di natura straordinaria.
Pertanto va da sè che non dovrebbe esserci prestazione per le ore di cassa integrazione o che l'eventuale richiesta prestazione costituisce un comportamento illegittimo del datore di lavoro sanzionabile quale illecito denunciabile alle competenti autorità di vigilanza.
Saluti.
Buonasera, la mia domanda è questa. Sono in cassa in deroga e nel listino di luglio dovevo avere il rimborso del 730. Chi deve pagarlo? Inps o datore di lavoro? Grazie
Buon pomeriggio Anonimo del 28/08/2020.
Premesso che il pagamento della cassa integrazione in deroga è obbligatoriamente effettuato dall'INPS che, per parimenti al datore di lavoro, assume in questo caso la qualifica di sostituto d'imposta, in ogni caso è preferibile indicare il datore di lavoro quale sostituto ma previa verifica della capienza dello stesso di effettuare il rimborso.
Se non è stato effettuato probabilmente il datore di lavoro non ha ritenute da versare o di importi talmente bassi da non coprire i rimborsi.
Provi a verificare e nel caso di incapienza effettui un 730 integrativo per cambio sostituto indicando il rimborso da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Saluti.
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