E' un po' esattamente come una corsa di automobili con le autovetture che sfrecciano in ordine sparso avvicendando una corsa al traguardo che ci lascia senza fiato.
Finché siamo spettatori di questo spettacolo tutto bene, nel momento in cui il "circuito" diventa la quotidianità degli studi dei Consulenti del Lavoro e Commercialisti piuttosto che gli uffici del personale di tante aziende e alle autovetture si sostituiscono i decreti e disposizioni di legge tutto diventa un po' più complicato.
Una simpatica premessa per accingerci a fare un resoconto della "24 ore di Le Mans" sui contratti a termine nel periodo di emergenziale, quella corsa che dal quel 23 febbraio 2020 sembra non voglia fermarsi.
Riassumiamo brevemente cosa è successo fino alla "pole lap" attuale disciplinata dal decreto agosto.
Nella prima applicazione delle disposizioni normative disciplinanti la cassa integrazione con causale covid19 (DL 9/2020 e DL 18/2020) viene stabilito che gli strumenti di supporto alle imprese, ivi compresa la cassa integrazione in questione, sono resi applicabili a tutti i rapporti di lavoro in essere dal 23 febbraio 2020 (dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria) e che, unitamente ad ulteriori deroghe alla Dlgs 148/2015, sono derogate le disposizioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (per l'inclusione ai trattamenti di cassa integrazione dei rapporti a termine nel frattempo in scadenza, al fine di arginare il problema disoccupazione).
Con questa "formulazione" rientrano nelle misure di sostegno adottabili tutti i rapporti di lavoro subordinato, anche a termine, il cui inizio sia ante 24 febbraio e consentendone la prorogabilità o rinnovo seppur in costanza di procedure di integrazione salariale. La problematica dell'inclusione dei rapporti a termine con lo sbarramento al 23 febbraio 2020 crea problematiche "operative" soprattutto per i datori di lavoro che accedono alla cassa per effetto delle disposizioni di cui al Dl Cura Italia in vigore dal 17 marzo 2020, ovvero quasi un mese oltre la data del suddetto "sbarramento" per la vigenza dei rapporti di lavoro.
Viene successivamente superata la problematica con l'estensione dell'accesso alla cassa a tutti i rapporti di lavoro in essere alla data del 25 marzo 2020 di fatto ricomprendendo nelle tutele tutti i lavoratori esclusi per effetto delle assunzioni avvenute successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria estesa a livello nazionale.
Fin quì la "velocità di gara" pare coerente e le disposizioni sembrano confrontarsi con raziocinio e logica sulla "pista legislativa".
Il Decreto Rilancio (DL 34/2020) e la sua conversione in Legge (Legge 77/2020) premono l'acceleratore incrementando una "velocità" che ben presto si delineerà fautrice di un caos di norme e disposizioni da lasciare perplessi.
L'art. 93 comma 1 del DL 34/2020 dispone l'estensione della prorogabilità o rinnovo in deroga a tutti dei rapporti a termine in essere al 23 febbraio 2020 anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ovvero delle causali ritenendo di per se "una causale valida" il graduale processi di riavvio delle attività economiche post lockdown.
In fase di conversione in legge del suddetto decreto viene introdotto un "tornante imprevisto" che lascia spiazzati, il comma 1bis con cui viene disposto che per i rapporti a tempo determinato in scadenza dal 18 luglio 2020 il termine degli stessi fosse prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Una disposizione che lascia sconcertati e che tiene testa fino al 14 agosto 2020 dove viene abrogata con il Decreto Agosto (DL 104/2020).
Sta di fatto che però che per i contratti a termine in scadenza tra il 18 luglio 2020 e il 14 agosto 2020 il suddetto obbligo era pienamente vigente (e da applicare nell'apposizione del nuovo termine) seppur le proroghe effettuate ai sensi del succitato comma 1bis lasciano comunque aperta la possibilità all'estensione della deroga sull'apposizione delle causali purché ufficializzata entro la data del 31/12/2020 (art. 8 del decreto 104/2020).
E' utile ricordare come la possibilità di prorogare/rinnovare per un max di 12 mesi i rapporti a termine ai sensi del suddetto art. 8 del dl 104/2020 viene concesso comunque nel rispetto di tutti gli altri limiti alla legittima apposizione dei termini su un rapporto:
- massimo 4 proroghe
- durata massima del rapporto a termine con lo stesso datore di lavoro di max 24 mesi sommando proroghe, rinnovi, somministrazione a tempo determinato;
- limiti quantitativi.
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