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Le prime considerazioni delle misure in materia lavoro previste dal D.L. Sostegni

Siamo in attesa della sola  pubblicazione in G.U. ma intanto facciamo qualche considerazione che nasce dalla lettura del testo normativo bollinato.

Più che "novità" le disposizioni in materia lavoro contenute nel D.L. Sostegni sono proroghe di disposizioni già precedentemente disciplinate sino al precedente testo della L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) e che proveremo a riassumere e comentare insieme.

Cassa Integrazione Covid-19 (Art. 8 da commi 1 a 8)
Siamo di fronte ad una mera proroga, dal 01/04/2021, dei termini del trattamento di integrazione salariale di un ulteriore periodo di
  • (comma 1) 13 settimane di cassa integrazione ordinaria per aziende rientranti nei settori industria e edilizia da utilizzare entro il 30/06/2020;
  • (comma 2) 28 settimane di cassa integrazione in deroga e assegno ordinario per le aziende rientranti nei restanti settori da utilizzare entro il 31/12/2020.
In relazione alla durata troviamo già la prima criticità ovvero che nuovamente le settimane di integrazione salariale non copriranno l'intero periodo, terminando la CIGO il 27/06/2021 e CIGD e AO il 10/10/2021.
Una problematica di non poco conto se si considera che già la precedente proroga ex L. 178/2020 copre sino al 28/03/2021 e che la cassa del DL Sostegni non potrà essere utilizzata per coprire l'intera settimana a cavallo tra marzo e aprile, seppur per il periodo dal 01/04 la settimana sarà comunque computata come per intera.
Accogliamo positivamente l'ammissione al trattamento in oggetto per tutti i lavoratori in essere alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, non riscontrando alcuna variazione in merito ai termini decadenziali di presentazione delle domande.

Il flusso Uniemens Cig sostituisce i mod. SR41 (Art. 8 da commi 1 a 8)
Esordisce la novità in materia di comunicazione dei dati per il pagamento diretto (SR41) che, come preannunciato dal comunicato stampa del CNO CdL del 22/01/2021, sarà sostituito dal tracciato Uniemens CIG, ovvero l'integrazione dei dati per il pagamento diretto nel modello Uniemens.

Proroga del divieto dei licenziamenti (Art. 8 commi da 9 a 11)
Anche per quanto riguarda questa procedura siamo davanti alla medesima precedentemente conosciuta che inibisce la possibilità di procedere a licenziamenti individuali e collettivi di natura economica, sospendendo anche le procedure pendenti a partire dal 23/02/2020.
Il divieto dei licenziamenti si incardina sempre in funzione della possibilità di accedere alla cassa covid e nello specifico:
  • (comma 9) divieto "fisso" generalizzato a tutti i settori fino al 30/06/2021;
  • (comma 10) il divieto si allunga fino al 31/10/21 per le aziende che possono accedere alla CIGD e AO e, dalla lettura del testo normativo, sembrerebbe divenire "condizionato" alla fruizione della cassa covid, escludendo dall'obbligo i datori di lavoro che non fruiscono dell'ammortizzatore dal 01/07/2021. Personalmente ritengo che questa "oggettiva" lettura sia alquanto ottimistica se vista in relazione al tenore che ha sempre permeato la procedura oltre che per il fatto che nei successivo comma 11 il Legislatore ha riconfermato le deroghe al divieto di licenziamento anche per i datori di lavoro che intendessero procedervi dal 01/07/2021 e che, ragionandoci, sarebbero inutili se non richiedessi trattamenti di cassa e procedessi liberamente al licenziamento. 
Deroghe sulla proroga/rinnovo acausale dei contratti a tempo determinato (Art. 17 commi 1 e 2)
Anche quì non troviamo sostanziali novità nella lettura del comma 1 che, di fatto, proroga fino al 31/12/2021 la possibilità di derogare per una sola volta all'apposizione della causale (art. 19 comma 1 Dlgs 81/2015) e al numero di proroghe e dello stop & go (art. 21 Dlgs 81/2015) per gli accordi sottoscritti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
E' invece novità assoluta la disposizione del comma 2 che segna un sostanziale "punto zero" della deroga anche per i datori di lavoro che ne avessero precedentemente fruito ai senzi dei precedenti disposti normativi.

Attendiamo ora la pubblicazione del decreto in GU per conoscere la decorrenza esatta delle disposizioni e dei chiarimenti che Ministero e Inps rilasceranno in merito ai tanti dubbi operativi sopra commentati.




Articolo di Bruno Olivieri
(Consulente del Lavoro in Pescara)

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