La riforma degli ammortizzatori sociali è una esigenza che echeggia nell'aria sin da prima del periodo emergenziale in quanto, benchè l'apparato normativo sia stato sottoposto a un restyiling con il D.lgs 148/2015, non altrettanto è stato effettuato con le procedure con cui ci siamo tanto imbattuti nella cassa covid-19.
Fondamentalmente i "punti dolenti" operativi insistono su una frammentata procedura di richiesta del trattamento basata sul settore e inquadramento contributivo aziendale e su una (ormai ex) procedura di richiesta di pagamento diretto delle prestazioni, senza considerare i termini decadenziali che, nei trattamenti di cassa covid-19, si sono aggiunti a fare nebbia su questo intricato labirinto.
Con l'entrata in vigore del Decreto Sostegni prende forma il primo tassello della riforma degli ammortizzatori sociali con le modifiche al sistema dei pagamenti diretti delle prestazioni. Il Dlgs 41/2021 al comma 5 dell'articolo 8 stabilisce che per le domande di trattamenti di integrazione salariale riferite a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° aprile 2021, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato “UniEmens-Cig”.
Trattasi di un nuovo flusso sostitutivo dell Sr41 e distaccato dall'Uniemens ordinario che sostituisce (in caso di cig a 0 ore) o si aggiunge a quest' ultimo (in caso di cig in riduzione oraria). Se è quindi vero che ad un precedente adempimento se ne sostituisce uno nuovo, la vera "novità" insiste principalmente in un sistema che permetterà l'invio dei dati relativi al pagamento diretto ancor prima di ricevere l'autorizzazione.
Un innovativo ed efficiente sistema che però, a parere dello scrivente, lascia comuque spazio a qualche riflessione se analizziamo alcuni aspetti operativi .
La prima riflessione è senz'altro che la "riforma" parte da un primario (e direi unico) obiettivo di semplificazione ed efficientamento della sola operatività dell'INPS in quanto, di fatti, nulla cambia per datori di lavoro ed intermediari che, tolto un adempimento ne trovano uno nuovo che potrebbe avere non poche "insidie", ovvero
- la procedura si innesta su uno scenario di continuità delle prestazioni di cassa integrazioni rispetto a quelle precedentemente disciplinate ex L. 178/2020 e che, seppur il periodo transitorio di sei mesi, chiedono un riallineamento troppo repentino rispetto alla previgente procedura (SR41) ormai a regime;
- in relazione alle possibili difficoltà di cui al punto precedente non è stata prevista alcuna "deroga" ai termini decandenziali;
- anticipare il flusso rispetto all'autorizzazione della prestazione potrebbe voler dire una maggiore difficoltà "gestionale" in caso di eventuale rigetto della domanda, vedasi ad esempio per errore nella richiesta del tipo di trattamento.
Proprio sull'ultimo punto che mi soffermerei a fare qualche altra riflessione che ci potrebbe portare ulteriormente a pensare come anche questa volta "un nuovo inizio" sia partito non proprio con il piede giusto.
E si perchè a mio personale avviso il "primo passo" verso una riforma davvero funzionale ed efficiente "erga omnes" sarebbe stato quello di inglobare nel nuovo flusso Uniemens Cig anche la domanda di trattamento di cassa integrazione, trasformando i dati già trasmessi in una "implicita richiesta".
Sostanzialmente compilando il flusso con i dati definitivi di riduzione/sospensione delle prestazioni lavorative che derivano dall'elaborazione dei cedolini paga abbiamo indicato l'esatto ammontare delle ore necessarie di trattamento; si aggiunga con con la possibilità dell'INPS di rendicontare e monitorare le risorse finanziarie deliberate a copertura.
Inoltre, ma non per minor importanza, nel flusso avremmo potuto indicarecl'evento di "cassa integrazione" con univoca causale, lasciando all'INPS il computo della prestazione alla specifica natura (ASO, CIGD, CIGS, CIGO) sulla base delle informazioni contibutive e angrafiche giàin possesso dell'Istituto.
E concluderei che con la procedura come sopra ipotizzata avremmo potuto superare anche la problematica dei termini decadenziali, trasmettendo con certezza tutti i dati al termine dell'elaborazione delle paghe.
L'integrazione del flusso così concepita avrebbe, a mio avviso, così potuto eliminare non poche incertezze e difficoltà procedurali che, ahimè, permangono più insidiose che mai.
Articolo di Bruno Olivieri
(Consulente del Lavoro in Pescara)
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