La Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha previsto delle "misure straordinarie" per il biennio 2021-2022 a favorire l'occupazioni di giovani e donne.
Le misure in oggetto costituiscono una forma di sostegno e incentivazione all'occupazione (in linea teorica) complementari a quelle emergenziali ai fini del "risanamento" del mercato del lavoro per le assunzioni effettuate dal 1 gennaio 2021.
Ho enfatizzato una positività teorica perché "operativamente" assistiamo ad uno scenario di stagnazione della reale fruibilità delle misure e del loro coordinamento con quelle già in essere.
Le agevolazioni "straordinarie" per l'occupazione di giovani Under 36 e per l'assunzione delle donne si incardinano sostanzialmente su una struttura concettuale di agevolazioni "strutturali" già esistenti
- Agevolazione per l'assunzione di giovani Under 30 ex L. 205/2017
- Agevolazione per l'assunzione di lavoratori con almeno cinquant'anni, disoccupati da oltre dodici mesi, e di donne di qualunque età, prive di impiego da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree ex L. 92/2012
- in che termini l'azienda può finanziariamente permettersi l'anticipazione?
- che "costo aziendale" ha l'anticipazione finanziaria della contribuzione datoriale?
- l'immobilizzazione in anticipazione contributiva quali effetti ha sugli investimenti aziendali?
- immediatamente fruibile (strutturale);
- compatibile con ulteriore incentivo Decontribuzione Sud per la contribuzione datoriale residuale;
- non richiede nessuna verifica/obbligo in relazione a licenziamenti ante e post assunzione ;
- agevolazione concessa per il 50% della contribuzione datoriale nei limiti di 3000 euro annui
- agevolazione concessa per assunzione di giovani under 30
- durata dell'agevolazione 36 mesi
- agevolazione concessa per il 100% della contribuzione datoriale nei limiti di 6000 euro annui
- agevolazione concessa per assunzione di giovani under 36
- durata dell'agevolazione 36 mesi elevata a 48 per le assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022 nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna
- non immediatamente fruibile (in attesa autorizzazione UE);
- non compatibile con ulteriore incentivo Decontribuzione Sud per incapienza;
- spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva”.
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