Il contratto a tempo determinato è tra i principali protagonisti dello "show" di provvedimenti emergenziali che si sono succeduti da circa un anno e mezzo.
Prima delle disposizioni emergenziali sul contratto di lavoro a tempo determinato ex DL 18/2020 (deroga al divieto ex art.20, comma 1, lettera c D.lgs 81/2015) e 34/2020 (deroga all'art 19 comma 1 e art 21 DL 81/2015), l'ultimo restyling del risale ai tempi delle disposizioni contenute dal Decreto Dignità n. 87/2018.
Le disposizioni emergenziali di cui sopra si sono prorogate per effetto delle successive disposizioni normative che, ad oggi, vedono la seguente situazione:
- deroga al divieto ex art.20, comma 1, lettera c D.lgs 81/2015 : valida sino al 31/12/2021 in costanza di utilizzo della sola cassa integrazione con causale covid-19;
- deroga all'art 19 comma 1 e art 21 DL 81/2015: valida per accordi conclusi entro il 31/12/2021.
Con la pubblicazione della Legge di conversione del DL Sostegni Bis 73/2021 (L. 106/2021) il Legislatore non dimentica di interessarsi nuovamente del contratto a tempo determinato ma questa volta interviene sotto un duplice profilo che desta notevole incertezza interpretativa.
Modifica all'art. 19 comma 1 D.lgs 81/2015
Viene sostanzialmente inserita un'ulteriore causale alla lettera b-bis che permetterebbe di eccedere il limite dei 12 mesi sino ai 24, oltre che per i nuovi rapporti nascenti post modifica, anche per i contratti di lavoro già in essere e in procinto di giungere al 12 mese (quindi da prorogare e/o rinnovare):
Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
- a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria
- b bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51
Oltre l'ulteriore causale di cui alla lettera b-bis, il Legislatore, introducendo il comma 1.1 all'art. 19, sembra voler ribadire la natura "transitoria" della nuova causale, concedendo di fatto fino al 30/09/2022 la possibilità di sottoscrivere quasi una tipologia a se stante di contratto a termine che si caratterizzi sin dalla nascita a sorreggersi su "specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51".
Potremo comprendere l'effettiva interpretazione della disposizione solo a seguito di qualche chiarimento che gli enti preposti vorranno dare per i termini di fruibilità della nuova causale.
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