Il Decreto Legge n.146 del 21 ottobre 2021 (Decreto Fiscale) arriva in GU con nuove disposizioni in materia di cassa integrazione e divieto di licenziamento proprio in procinto di due scadenze
- termine delle settimane di cassa covid19 previste dal DL 41/2021 per le aziende del settore terziario e artigianato (28 settimane) e DL 73/2021 per le aziende industriali del settore tessile (17 settimane);
- termine del divieto generalizzato dei licenziamenti per GMO al 31/10/2021 per i suddetti settori.
All'art. 11 viene prevista una ulteriore proroga della cassa covid19 per il periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2021 in relazione ai datori di lavoro rientranti nei settori di cui al suddetto punto 1) che abbiano interamente utilizzato la cassa covid19 precedentemente messa a disposizione, in relazione al personale in essere alla data del 22/10/2022.
Una proroga sperata e desiderata con cui le aziende appartenenti ai settori maggiormente colpiti possono, quindi, contare su ulteriori settimane di trattamento nelle seguenti misure
- 13 settimane per i DL destinatari di trattamenti di Assegno Ordinario, CIGD;
- 9 settimane per i DL del settore tessile destinatari di trattamenti di CIGO.
Ma, come già abituati, le ulteriori settimane di cassa covid sono concesse con il vincolo di un prolungamento del divieto di licenziamento per GMO per tutto il periodo di fruizione dell'ammortizzatore medesimo, stante le eccezioni già precedentemente contemplate (liquidazione, fallimento, cambio appalto, licenziamento con accordo collettivo).
Nonostante tutto appaia come nulla di sostanzialmente nuovo, di fatto non mancano dubbi e perplessità per aziende e professionisti chiamati a fornire supporto alle aziende che dovranno valutare la richiesta della cassa integrazione e del nuovo vincolo di licenziamento.
Fatta questa breve premessa la domanda è: cassa integrazione si, divieto di licenziamento no?
Il punto di partenza dell'analisi che potrebbe dare una risposta alla nostra domanda risiede prima di tutto in quello che è lo status riorganizzativo della nostra azienda; per cui non avendo alcuna necessità di riduzione dell'orario ai dipendenti chiaramente non dovrò pormi nessun problema sul divieto di licenziamento che sarà decaduto al 31/10/2021.
Diverso il ragionamento in caso reputassi l'esigenza di fare accesso alle nuove settimane di cassa covid previste dal DL 146/2021. In tal caso il divieto di licenziamento si prorogherebbe nelle seguenti modalità:
- per tutta la fruizione della cassa integrazione o in ogni caso fino al 31/12/2021 se parzialmente utilizzata;
- per tutti i lavoratori dell'azienda richiedente la cassa integrazione, indipendentemente dalla UP di appartenenza;
- per tutta l'azienda richiedente la cassa integrazione, intesa indipendentemente dalla UP in cui il trattamento viene richiesto (rif. azienda = matricola aziendale INPS).
Sono sostanzialmente modalità e limite già incontrati in concomitanza di utilizzo dei precedenti trattamenti di cassa integrazione se non con la differenza che questa volta, come accaduto per le aziende industriali dallo scorso 1 luglio 2021, chi non utilizza la cassa dal 01/11/2021 può procedere senza alcun rischio di nullità all'avvio di procedure di licenziamento per GMO.
Un ulteriore spunto di riflessione ci viene inoltre dalla rinnovata gestione delle richieste di cassa integrazione ex DL 146/2021, prendendo forma il primo passo verso un rinnovato sistema di gestione unificata delle domande con causale covid19 (Messaggio INPS 3727 del 29/10/2021) finalizzato ad uniformare i quadri di compilazione e le fasi di invio delle domande di integrazione salariale e prevedere una serie di controlli automatizzati sia in fase di compilazione della domanda che in fase di verifica successiva al suo invio, con l’obiettivo di ridurre la possibilità per le aziende di commettere eventuali errori.
Nonostante la procedura si connoti di un aspetto che ne farebbero desumere una semplificazione, tuttavia se ne deduce sempre che i datori di lavoro e consulenti saranno in ogni caso preliminarmente chiamati alla scelta del trattamento da richiedere (ASO/CIGD/CIGO) ed il relativo fondo (FIS/FIS ATT. PROF/FSBA, ECC)
In relazione a quest'ultimo aspetto un dubbio emerge per quanto attiene quei datori di lavoro rientranti nel novero delle "attività" professionali alla stregua dell'identificazione operata dall'INPS con la Circolare 77 del 26/05/2021. Di fatto parliamo di datori di lavoro che, impiegando mediamente più di tre dipendenti, sono tenuti (retroattivamente dal 03/2020) al versamento del contributo di finanziamento al Fondo di solidarietà i datori di lavoro del settore delle attività professionali.
Un aspetto di non poco interesse se ci facciamo la seguente domanda cui speriamo troveremo presto risposta: i tanti datori di lavoro che finora erano destinatari di CIGD (azie fino a 5 dipe), avendo alla data della richiesta della cassa covid DL 146/21 un numero medio di dipe >3, dovranno fare richiesta di ASO al relativo fondo att. professionali?
Rimaniamo, come sempre, in attesa di ulteriori istruzioni dell'INPS, sperando presto per gestire i tempo le nuove domande.
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