Questo 2022 è più che mai un anno che si delinea come "nuovo inizio" per le importanti novità contenute nel D.lgs 230/2021 che ha ufficialmente istituito Assegno Unico Universale dopo le misure temporanee del DL 79/2021 e nella Legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) che ha modificato il regime di tassazione delle PF.
In questo articolo tratteremo delle caratteristiche principali dell'Assegno Unico Universale (AUU)
Prima di entrare nel dettaglio delle caratteristiche, ricordiamo che l'AUU è il punto di arrivo del processo di riordino, semplificazione e potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico iniziata con le prime disposizioni ex DL 79/2021 (Assegno Ponte e Maggiorazione ANF).
Che cos'è e a chi è rivolto?
E' la nuova misura di sostegno alle famiglie che assorbe le seguenti attuali prestazioni che, pertanto, cesseranno la loro operatività:
- Bonus mamma domani e Bonus Bebè;
- Assegni Nucleo familiare;
- Detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni
- figli a carico minorenni;
- figli a carico fino al 21esimo anno in determinate condizioni;
- figli a carico con disabilità senza alcun limite di età
Importi e modalità di quantificazione
L'AUU è quantificato sulla base dell'ISEE del nucleo familiare del figlio a carico beneficiario della prestazione, nella misura base di cui alle tabelle 1 e 2 allegate al D.lgs 230/2021 e come di seguito indicato:
- per ciascun figlio a carico minorenne da un max di euro 175,00 con ISEE pari o inferiore a 15.000 e fino a un min di euro 50,00 con ISEE pari o superiore a 40.000 euro;
- per ciascun figlio a carico maggiorenne fino a 21 anni da un max di euro 85,00 con ISEE pari o inferiore a 15.000 e fino a un min di euro 25,00 con ISEE pari o superiore a 40.000 euro;
- figlio successivo al secondo
- quattro o più figli
- figlio disabile (valutata in base alla classificazione di disabilità)
- giovani madri (età inferiore a 21 anni)
- entrambi i genitori titolari di redditi di lavoro dipendente
In assenza di ISEE all'atto della presentazione della domanda dell'AUU l'assegno spetta sulla base dei dati autodichiarati nella domanda. Se l'ISEE verrà presentato
- entro il 30 giugno si avrà diritto al conguaglio con i rispettivi arretrati,
- se dal 1 luglio spetterà l'assegno calcolato sulla base del valore dell'indicatore al momento di presentazione;
- se non presentato o con valore superiore a 40.000 euro la prestazione viene erogata con l'importo minimo
Articolo di Bruno Olivieri
(Consulente del Lavoro in Pescara)
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